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Onere della prova

Trovati 41 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 144 - Pres. Passoni – Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni – Est. Balloriani N. 144/2026 16/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01, a mente del quale nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, deve intendersi nel senso che con il suddetto provvedimento si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni (dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune).

Nonostante la norma non sia esplicita sul punto, poiché l’acquisizione gratuita ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è richiesta una colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino (altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico).

L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria n. 16/2023).

Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 150 - Giudice: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 150/2026 20/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (…) una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione” [fattispecie nella quale l’istruttoria svolta ha premesso di accertare, mediante le produzioni di parte opposta, che nella richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto]."
Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 127 03/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.02.2026 n. 121/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 121/2026 03/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dalla parte contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova ed il giudice, in presenza di un contumace, ha il dovere di accertare se da parte dell’attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni.""
Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 81 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 78 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 78/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""In materia di separazione dei coniugi, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; il suddetto onere della prova ricade sul coniuge che richieda l’addebito della separazione. A tale scopo, ben possono considerarsi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione del coniuge gravato della relativa dimostrazione, ancorchè in parte qualificabili come testimonianze de relato ex parte actoris, sempre che tali deposizioni si inseriscano in un quadro istruttorio complessivamente coerente e convergente e, in quanto tali, non possano essere aprioristicamente disattese, vista la stessa natura dei giudizi di separazione personale, ove l’accertamento dei fatti rilevanti attiene frequentemente a dinamiche endofamiliari non direttamente percepibili da soggetti terzi, sicché le deposizioni indirette, ove circostanziate e reciprocamente riscontrate, possono concorrere alla formazione del convincimento del Giudice unitamente agli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria orale.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 69/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 69/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., attesa l’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso degli animali randagi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo”.

Per affermarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. in caso di danni provocati da un animale randagio, non è sufficiente individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio causativo del danno era possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto e ciononostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 75 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 75/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento""
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 12.12.2025 n. 921/2025 - GOT: Dott. Marano

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Marano N. 921/2025 12/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte dell’art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’analogo art. 7, comma 9, lett. b – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 31.10.2025 n. 1165/2025 - GOT: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 1165/2025 31/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2297 c.c. sorge in virtù della mera esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia quando la condotta complessiva dei soggetti coinvolti sia idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società, indipendentemente dall’effettiva esistenza di un vincolo societario nei rapporti interni tra i soci. Il principio dell’apparenza del diritto, posto a tutela della buona fede dei terzi, comporta che coloro i quali si comportino esteriormente come soci assumano in solido le obbligazioni come se la società esistesse. Tutti i soci della società di fatto rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, non soltanto coloro che abbiano materialmente compiuto gli atti di gestione da cui derivano le obbligazioni. La prova che incombe sulla parte Attrice in quanto soggetto estraneo e terzo rispetto al società assume caratteristiche precipuo nel senso che assume rilievo la percezione esterna degli elementi caratterizzanti la società, a tutela dell’affidamento del terzo”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1155/2025 - Giudice: Dott.ssa Scelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scelli N. 1155/2025 29/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.

“qualora l’insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.09.2025 n. 952/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 952/2025 17/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti. Pertanto, svolgendosi lo stesso secondo le regole ordinarie, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Sempre in virtù dei principi generali, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, deve prendere posizione in maniera specifica, contestandoli, sui fatti costitutivi della domanda attorea”.

“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una mera dichiarazione unilaterale, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costruito, onde, quando tale rapporto, per sua natura o per suo contenuto o sviluppo, viene da essere contestato , la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può , attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova di quanto in esso contenuto, valendo semmai a mero indizio”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.09.2025 n. 945 - GOT: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 945/2025 05/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l’attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 903/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 903/2025 03/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.08.2025 n. 894/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 894/2025 28/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la parte promissaria acquirente che invochi la risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento di un mutuo ipotecario, ha l’onere di provare di essersi diligentemente attivata per ottenere il finanziamento, mediante idonee e tempestive richieste a istituti di credito e di aver subito il diniego della concessione. In difetto di tale prova e in presenza di mancato rispetto del termine essenziale per la stipula del definitivo, è legittimo il recesso del promittente venditore, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.08.2025 n. 878/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 878/2025 13/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la restituzione di somme] la “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova.”

“Il rilevante valore dell’oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d’uso, secondo la previsione dell’art. 770 c.c. – che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l’elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.07.2025 n. 763/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 763/2025 09/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l’onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale, trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l’applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di deroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell’art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l’appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell’accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima. Ne consegue che, in difetto della prova suddetta, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.07.2025 n. 753/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 753/2025 07/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell’istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 735/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 735/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l’attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.”

“L’art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio; detta presunzione opera solo quando il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. In particolare, quando la domanda di risarcimento del danno deriva da lesioni subite nel corso di un trasporto da parte di un autobus di linea, è necessario che il passeggero dimostri di aver preso l’autobus sul quale poi si è verificato l’evento dannoso, indicando la causa specifica di verificazione dell’evento oltre all’esistenza ed entità del danno, e soprattutto il nesso causale tra le lesione e la condotta del trasportatore; tali elementi risultano necessari ai sensi dell’art. 2697 c.c. anche al fine di consentire al vettore del caso specifico, di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 728/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 728/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l’art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.06.2025 n. 720/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 720/2025 30/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.”

“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (…) L’assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l’istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali. In sostanza, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non deve essere considerato il godimento diretto di particolari beni, ma occorre valutare, lo standard di vita oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, valutando, quindi tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio dei coniugi, in termini di redditività, capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.06.2025 n. 682/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 682/2025 20/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In ipotesi di pluralità di differenti rapporti negoziali tra le stesse parti, quella che voglia giovare dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha l’onere di provare il collegamento negoziale sussistente tra tali distinte relazioni giuridiche, posto che l’eccezione inadimplenti non est adimplendum può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024, secondo cui “il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere – ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento – l’esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi”)."
Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 278/2025 - Giudice: Dott. Falco

Tribunale di Chieti Rel. Dott. Falco N. 278/2025 10/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.”

“In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”

“Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.”

“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.05.2025 n. 521/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 521/2025 02/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.”

“In tema di prescrizioni presuntive, relativamente a compensi per attività professionale, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.”

“Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice – con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.04.2025 n. 516/2025 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 516/2025 29/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’opposizione all’esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, pertanto, soggette all’ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l’attore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.”

“Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.04.2025 n. 431/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 431/2025 10/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio perdeterminare il compenso; a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all’”an” e al “quantum”.”

“(…) le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l’efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all’art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l’onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 426/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 426/2025 09/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che quest’ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all’elemento oggettivo dell’illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.”

“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 432/2025 - Giudice: Dott. Berardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Berardi N. 432/2025 09/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) l’azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all’art.1578 c.c., ha natura costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale, pertanto essa non può essere confusa con l’eccezione di inesatto adempimento di cui all’art.1460 c.c., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte. E’ stato ritenuto che in tema di locazione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore”:

“(…) grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l’onere di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito, spettando, invece al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.03.2025 n. 361/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 361/2025 26/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità pone a carico di coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area ne siano i concreti utilizzatori, l’obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui; pertanto, l’utilizzatore-custode del bene, quand’anche non investito della sua formale titolarità, risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva; (…) ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l’evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento.”

“In ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. [fattispecie nella quale l’attrice cadeva in una buca/avvallamento della pavimentazione pienamente visibile, in orario diurno e in assenza di ostacoli visivi o soggetti che ingombrassero la vista della stessa].”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.03.2025 n. 293/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 293/2025 10/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. La (eventuale) difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito; pertanto l’eventuale violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’omessa e/o errata indicazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi). (…) l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.02.2025 n. 1730/2024 - Giudice: Dott.ssa Valente

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Valente N. 1730/2024 18/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Il termine per la proposizione della querela non decorre, dunque, dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato”.

“L’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.02.2025 n. 195/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 195/2025 13/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.01.2025 n. 101/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 101/2025 27/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di rapporti convenzionali tra strutture sanitarie private accreditate e aziende sanitarie locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori derivanti da ritardi nei pagamenti di corrispettivi per prestazioni sanitarie già rese, trattandosi di fase esecutiva del rapporto e di posizioni soggettive contrapposte di tipo obbligatorio (obbligo/pretesa), senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione.

In tema di cessione di crediti derivanti da rapporti convenzionali intercorrenti tra soggetti privati accreditati e aziende sanitarie locali, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto può essere validamente esclusa mediante clausola pattizia di incedibilità, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., ove risulti comprovata la conoscenza della medesima da parte del cessionario al momento della cessione. Ne deriva che la clausola di incedibilità contenuta nell’accordo contrattuale, ove preveda condizioni di efficacia sospensiva legate all’accettazione espressa della cessione da parte del debitore ceduto e dell’amministrazione regionale, impedisce la produzione di effetti nei confronti del debitore in difetto di detta accettazione, con conseguente rigetto della domanda azionata dal cessionario in relazione ai crediti ceduti, ancorché accessori."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 100/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 100/2025 24/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Come è noto, nelle cause instaurate per l’adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto potendo limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; costituisce, invece, onere della parte nei cui confronti si agisce dover provare di aver regolarmente adempiuto o introdurre fatti giustificativi del proprio inadempimento od ancora sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Si ricorda, altresì, che laddove le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ovvero abbiano previsto che, in caso di inadempimento ad obbligazioni contrattuali specificamente individuate, il contratto debba intendersi risolto di diritto, la pronuncia giudiziale sul punto avrà natura meramente dichiarativa e non costitutiva come accade, invece, nell’ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c. Il venir meno del rapporto contrattuale è, dunque, riconducibile ad una mera manifestazione di volontà del contraente non inadempiente il quale potrà limitarsi semplicemente ad affermare di volersi avvalere della clausola in questione.”

“L’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 92/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 92/2025 23/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di responsabilità per danni da insidia stradale] il Comune ha, al pari di altri enti proprietari delle strade pubbliche, l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione dovendo rispondere nei confronti dell’utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia; (…) in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico. (…) Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.” [Il danno quindi non può dirsi provato laddove parte attrice non abbia individuato con esattezza il luogo teatro del sinistro nonché, anche in caso contrario, qualora si evinca che la stessa non abbia prestato sufficiente attenzione al proprio incedere omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.]"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2025 n. 84/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 84/2025 22/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 72/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 72/2025 21/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di responsabilità medica] iI nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l’azione del sanitario come causa diretta del danno. L’inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all’errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa”.

“Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. (…) Deve essere però chiaro che l’analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l’azione o l’omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti [c.d. “rilevante probabilità”].”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 29/2025 - Giudice: Dott. Rapino

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Rapino N. 29/2025 08/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È parimenti noto che l’art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ovvero del fatto del terzo.”

“in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”.

“(…) dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ..”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 6/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 6/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”"
Pubblicistica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti – sentenza depositata il 18.04.2023 n. 180/2023 - Pres. Riviezzo e Relatore Gialloreto

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti Rel. Pres. Riviezzo e Relatore Gialloreto N. 180/2023 18/04/2023
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di contributi consortili, quando la cartella o l’ingiunzione emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica."