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Sentenze riguardanti:
Ammissibilità

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 23.02.2026 n. 139 - GOT: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 139/2026 23/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell’infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l’opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l’opponente deduca che quest’ultima costituisca il primo atto con cui sia venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell’omissione della notificazione del menzionato verbale""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2026 n. 86/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 86/2026 23/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""L’azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall’art. 2041 cc, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale, mentre è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 78 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 78/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""In materia di separazione dei coniugi, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; il suddetto onere della prova ricade sul coniuge che richieda l’addebito della separazione. A tale scopo, ben possono considerarsi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione del coniuge gravato della relativa dimostrazione, ancorchè in parte qualificabili come testimonianze de relato ex parte actoris, sempre che tali deposizioni si inseriscano in un quadro istruttorio complessivamente coerente e convergente e, in quanto tali, non possano essere aprioristicamente disattese, vista la stessa natura dei giudizi di separazione personale, ove l’accertamento dei fatti rilevanti attiene frequentemente a dinamiche endofamiliari non direttamente percepibili da soggetti terzi, sicché le deposizioni indirette, ove circostanziate e reciprocamente riscontrate, possono concorrere alla formazione del convincimento del Giudice unitamente agli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria orale.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.11.2025 n. 1201/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1201/2025 10/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di riscossione tramite accertamento esecutivo, disciplinato principalmente dall’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (che ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali dello Stato) e riguardante tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792 della medesima disposizione (tributi locali, IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) nonchè le entrate patrimoniali (ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all’ente, entrate di diritto pubblico o privato dell’ente locale diverse dalle imposte e tasse), “la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all’esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di “entrata” i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale”."