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Sentenze riguardanti:
Risarcimento del danno

Trovati 10 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.03.2026 n. 126 - Pres. Verlengia – Est. Belfiori

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Verlengia N. 126/2026 10/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determina l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante.

Ciò in quanto l’attuale formulazione della norma (dopo le modifiche ex art. 12 D.L. 76/2020), in caso di omissione del preavviso di rigetto, esclude il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale dal meccanismo di possibile sanatoria processuale previsto espressamente solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V quater, 23.05.2025, n. 9969; Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2024, n. 7119).

L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali (tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento) non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (Consiglio di Stato, sez. IV, 05.08.2025, n. 6930; sez. VI, 04.07.2025, n. 5803)."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.11.2025 n. 1175/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 1175/2025 04/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica.

“(…) con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che (…) non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all’organismo una comunicazione di “non adesione”, costituisce assenza ingiustificata” [fattispecie nella quale la parte chiamata, ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010, è stata condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato del doppio dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1169/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 1169/2025 03/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (…) Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico”.

“(…) il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.07.2025 n. 838/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 838/2025 24/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.”

“Nel contesto della locazione, in particolare commerciale, in presenza di una risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento del conduttore (nel caso di specie il mancato pagamento reiterato dei canoni), è riconosciuto il diritto per il locatore a richiedere il risarcimento del danno, inclusi i canoni di locazione non percepiti fino alla scadenza del contratto, ma a condizione che il danno sia provato”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.07.2025 n. 753/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 753/2025 07/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell’istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 726/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 726/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "I buoni postali sono meri titoli di legittimazione e, come tali, servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, propri dei titoli di credito.

Rispetto ai buoni è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento; la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte dell’Ente Emittente, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

La mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 231 - Pres. Balloriani Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni – Est. Balloriani N. 231/2025 10/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il mero annullamento giurisdizionale di un atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento, in quanto l’atto illegittimo non coincide con l’illiceità del comportamento, costituendone presupposto, necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio ex art. 2043 c.c..”

“Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., infatti, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto in termini di certezza (Cons. Stato, sez. V, 21.04.2020, n. 2534).”

“Sul piano oggettivo ciò significa che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe postulare l’accertamento della spettanza del bene della vita, vale a dire la certezza che l’aspettativa sarebbe stata rilasciata.”

“Allorquando la pubblica amministrazione conserva un ambito di apprezzamento discrezionale del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione, risulta mancante il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato.”

“In particolare, in tema di interessi pretensivi il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l’attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego si connoti in termini tali da escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all’Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all’Autorità stessa residui un margine di apprezzamento discrezionale che configuri come eventuale l’emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell’interessato.”

“Stante il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di aspettativa ex art. 18 L. n. 183/2010, risulta mancante quindi l’ingiustizia del danno, non potendosi configurare un danno da perdita di chance risarcibile inteso come perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole).”

“Il concetto di “possibilità” che permette il risarcimento della chance non può essere individuato in qualsiasi ipotetica eventualità di conseguimento del risultato, ma, come più volte statuito, nella “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato. La richiamata “probabilità” deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile valutare quanto fosse verosimile (id est, giuridicamente fondata), seppure in via meramente ipotetica, l’occasione di conseguire un determinato bene (Cons. Stato, Sez. V, 28.01.2019, n. 697).”"
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 17.04.2025 n. 155 - Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 155/2025 17/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia risarcitoria, anche la condotta del soggetto danneggiato deve essere oggetto di valutazione in quanto lo stesso dispone di strumenti giurisdizionali la cui mancata attivazione assume rilevanza, secondo il criterio generale dell’art. 1227 c.c. e quello particolare dell’art. 30 c.p.a., ai fini dell’accertamento della responsabilità e della quantificazione del danno, in ragione della loro incidenza sulla eliminazione o sulla riduzione del danno.”

“L’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a. – secondo i principi enunciati da Cons. Stato, Ad. Plen., 23.03.2001, n. 3 – pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, c.c., afferma che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza (e tanto in una logica che vede l’omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile).”

“Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo ha sancito la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del “più probabilmente che non”), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili; di qui la rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell’omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 08.05.2023, n. 4607).”

“La scelta (omissiva) in questione integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile; detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall’art. 1227, comma 2, c.c., implica la non risarcibilità del danno evitabile.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.03.2025 n. 251/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 251/2025 03/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "(“(…) nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico.”


“Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.”


“Il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.”


“(…) il danno catastrofale si identifica con la “sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”. Sicché, se la vittima non sia consapevole della fine imminente, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela e addolorarsi per essa.”

“(…) gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, [possono essere liquidati dal Giudice] dal momento che essi «decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 125/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 125/2025 29/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) circa il diritto al compenso per l’amministratore di condominio revocato prima della scadenza – facendo riferimento alle norme sul mandato, ai sensi dell’art. 1703 cod. civ., (…) il conferimento dell’incarico di amministratore è remunerato e attribuito per un periodo di tempo specifico: nel caso in cui esso venga terminato anticipatamente rispetto al termine stabilito nell’atto di designazione, l’amministratore è legittimato non solo a richiedere il pagamento di eventuali crediti maturati ma anche a ottenere un risarcimento per i danni subiti, come stabilito dall’art. 1725, comma 1, cod. civ. Tuttavia, tale diritto dell’amministratore al risarcimento non sussiste qualora la revoca sia motivata da una giusta causa. In tal caso, potrebbe essere il condominio a chiedere all’amministratore un risarcimento per i danni eventualmente cagionati. (…) Ma lo stesso conserva il proprio diritto al compenso.”

“(…) si è ritenuta valida la delibera assembleare che approva più annualità di bilancio in un’unica seduta.”"