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Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2026 n. 86/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 86/2026 23/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""L’azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall’art. 2041 cc, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale, mentre è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 78 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 78/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""In materia di separazione dei coniugi, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; il suddetto onere della prova ricade sul coniuge che richieda l’addebito della separazione. A tale scopo, ben possono considerarsi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione del coniuge gravato della relativa dimostrazione, ancorchè in parte qualificabili come testimonianze de relato ex parte actoris, sempre che tali deposizioni si inseriscano in un quadro istruttorio complessivamente coerente e convergente e, in quanto tali, non possano essere aprioristicamente disattese, vista la stessa natura dei giudizi di separazione personale, ove l’accertamento dei fatti rilevanti attiene frequentemente a dinamiche endofamiliari non direttamente percepibili da soggetti terzi, sicché le deposizioni indirette, ove circostanziate e reciprocamente riscontrate, possono concorrere alla formazione del convincimento del Giudice unitamente agli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria orale.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.11.2025 n. 1201/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1201/2025 10/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”."