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Esclusione

Trovati 11 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2026 n. 394/2026 - Giudice: Dott.ssa Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 394/2026 07/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza."

" Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purchè detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.""
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 187/2026 27/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti
privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del
diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la
prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione
dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a
connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla
disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con
conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono
un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla
promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha
attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere
qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482)."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 68/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 68/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., “non potendo il soggetto oggettivamente responsabile liberarsi adducendo la prova dell’assenza della sua colpa, non essendo questo elemento essenziale ai fini dell’integrazione della sua responsabilità, la prova liberatoria dovrà necessariamente incidere sul diverso elemento essenziale del nesso di casualità. (…) tra i possibili casi fortuiti in grado di interrompere il nesso causale e, conseguentemente, provare la irresponsabilità del custode, è annoverabile anche il comportamento del soggetto danneggiato. Infatti, a tale soggetto l’ordinamento chiede, ai sensi dell’art. 2 Cost., di rispettare i canoni di solidarietà sociale, adeguando il suo comportamento alle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo in cui agisce. Peraltro, il rapporto tra l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo del danno evento e la forza interruttiva di detto comportamento nel superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso è di proporzionalità diretta: maggiore è l’imprudenza con cui il danneggiato si appresta a tenere il comportamento, più forte sarà l’incisività di questo sul nesso causale, fino al punto di liberare completamente il custode dalla sua responsabilità ex art. 2051 c.c.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.11.2025 n. 1201/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1201/2025 10/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.10.2025 n. 1124/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 1124/2025 24/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In materia di violazioni dell’art. 146, comma 3, C.d.S., l’accertamento del passaggio con semaforo rosso mediante dispositivi fotografici (cd. T-Red) non richiede la sottoposizione dell’apparecchiatura a verifiche periodiche di taratura metrologica, trattandosi di strumenti non destinati alla misurazione della velocità ma alla mera documentazione fotografica dell’illecito; è pertanto sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, la certificazione di conformità e il collaudo del dispositivo, non trovando applicazione i principi elaborati per gli autovelox. L’omessa installazione del dispositivo di countdown non incide sulla validità dell’accertamento ove, alla data dell’infrazione, non sia decorso il termine previsto dalla normativa transitoria per l’adeguamento degli impianti semaforici esistenti."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.10.2025 n. 1052/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 1052/2025 10/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., stabilisce per l’esecuzione della preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio all’adunanza assembleare (quale requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa) forme determinate (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano). L’assemblea non può, allora, validamente deliberare, né l’amministratore può comunque disporre, che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siamo inoltrate mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. Semmai il regolamento condominiale (…) può stabilire forme alternative di comunicazione, sempre che esse, tuttavia, prescelgano un valido sistema convenzionale di conoscenza degli avvisi diretti agli aventi diritto, tale non rivelandosi il messaggio di posta elettronica semplice. Opera, invero, il limite dell’art. 72 disp.att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. [Ne deriva che la convocazione effettuata a mezzo posta elettronica semplice non poteva ritenersi valida giacché non consente di ritenere comprovata la consegna della mail e che, di conseguenza, l’attrice non era stata regolarmente convocata all’adunanza assembleare]”."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 05.08.2025 n. 377 - Pres. Panzironi Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Baraldi N. 377/2025 05/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Rileva la distinzione tra i requisiti di esecuzione del contratto e quelli di partecipazione alla procedura di gara: questi ultimi attengono all’operatore economico e sono necessari per accedere alla procedura di gara, mentre i requisiti di esecuzione attengono all’oggetto dell’appalto, rilevando quanto alle modalità di esecuzione del servizio ed agli obiettivi che con esso persegue la Stazione appaltante. “

“Affinché un’eventuale difformità dell’offerta da quanto richiesto dalla disciplina di gara possa costituire causa di esclusione è necessario che la stessa legge di gara qualifichi espressamente la relativa prescrizione come requisito minimo essenziale della prestazione a pena di inammissibilità dell’offerta.”

“Quando l’amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell’offerta anche le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio. Ciò sul presupposto che si tratta di elementi i quali, pur se utilizzati nel disciplinare quali criteri di valutazione dell’offerta tecnica cui ricollegare l’attribuzione di punteggi, rappresentano, tuttavia, il contenuto delle prestazioni contrattuali che l’appaltatore si obbliga ad adempiere dopo la conclusione del contratto; e che una verifica della effettiva sussistenza di tali requisiti anticipata alla fase di gara costituirebbe un ostacolo alla partecipazione in funzione anticoncorrenziale. “"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 726/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 726/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "I buoni postali sono meri titoli di legittimazione e, come tali, servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, propri dei titoli di credito.

Rispetto ai buoni è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento; la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte dell’Ente Emittente, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

La mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 426/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 426/2025 09/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che quest’ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all’elemento oggettivo dell’illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.”

“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 600/2025 - Giudice: Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Fortieri N. 600/2025 07/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nelle ipotesi di trattativa on line, proprio in virtù dell’impossibilità di accertare, tramite una visione diretta, l’esistenza del bene offerto, l’acquirente è certamente in grado di valutare – alla stregua della media diligenza – come rischiosa l’operazione, e dunque ben può sottrarsi alle possibili conseguenze negative, adottando tutti gli altri strumenti che sorreggono il consumatore nelle trattative on line, quale ad esempio quella di imporre, ove possibile, il pagamento alla consegna del bene, ovvero adottare comunque dei sistemi particolari di pagamento che garantiscono il rimborso in caso di inadempimento del contraente (c.d. pagamenti Paypal), sistemi che neutralizzano il rischio per l’acquirente e rendono irrilevante la circostanza che il venditore non sia rintracciabile.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 97/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 97/2025 23/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza.”

“(…) ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, che può ritenersi sussistente – come equipollente della “traditio” – nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.”

“(…) il mutuo fondiario non è un mutuo di, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. D’altro canto, e come già evidenziato, lo stesso contratto di mutuo fondiario in oggetto non pone alcuno specifico vincolo di destinazione delle somme erogate, facendo esclusivo riferimento, quale unico motivo del finanziamento, all’acquisizione di liquidità. In definitiva, è lecito il contratto di mutuo – persino se fondiario – stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante sia propri del mutuatario che di terzi.”

“La presenza di una clausola floor non fa, pertanto, assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l’applicabilità della disciplina relativa agli obblighi informativi. Nè può parlarsi di clausola vessatoria poiché le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta.”"