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Trovati 5 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.10.2025 n. 1115/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1115/2025 22/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 si delinea un duplice binario di riscossione mediante ruolo, ovvero quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, e quello delle entrate previsto dall’art 17 (dunque facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo. L’escussione della garanzia prestata dal Fondo [di garanzia per le PMI] dà luogo ad un fenomeno di surroga che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto di carattere pubblicistico nel senso che, a fronte del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l’impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell’inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore”.

“nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è senz’altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.09.2025 n. 915/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 915/2025 09/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di occupazione senza titolo di immobile, l’accertata permanenza del convenuto nell’immobile oltre il termine di scadenza del contratto o del godimento legittimo, nonostante la diffida alla restituzione, integra occupazione sine titulo e obbliga l’occupante al pagamento di una indennità per il periodo di indebita detenzione, da determinarsi, in difetto di diverso accordo o prova di diverso valore di mercato, sulla base dei valori locativi correnti individuati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI); resta escluso l’ulteriore risarcimento salvo prova rigorosa di maggior danno effettivo cagionato al proprietario."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 902/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 902/2025 03/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) a norma dell’art. 1158 c.c. l’acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l’intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento”. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.08.2025 n. 878/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 878/2025 13/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la restituzione di somme] la “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova.”

“Il rilevante valore dell’oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d’uso, secondo la previsione dell’art. 770 c.c. – che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l’elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.03.2025 n. 336/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 336/2025 19/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”"