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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 87 trovate.

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T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.04.2026 n. 206 - Pres. Cavallo - Est. Ieva

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Cavallo - Est. Ieva
Numero / Anno 206/2026
Data Deposito 24/04/2026
1

"L’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76/2021 (‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2’) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.

L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, prevede come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La legittimità della misura della sospensione dal lavoro per coloro che non si sottopongono all’obbligo della vaccinazione è stata confermata dalla Corte costituzionale (con le sentenze nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e n. 188 del 28.11.2024) e dal Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. III n. 7045/2021).

Ulteriori conseguenze pregiudizievoli non sono espressamente previste dalla normativa e, pertanto, deve considerarsi illegittima la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio per omessa vaccinazione."

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 211 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Perilli
Numero / Anno 211/2026
Data Deposito 08/04/2026
1

"Deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un appalto e dei pregressi atti di gara per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata rispondenza della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.09.2013, n. 4809).

La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per revocare l’affidamento di un appalto a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.

La qualificazione di un provvedimento di autotutela prescinde dal nomen iuris, ricavandosi dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che è destinato a produrre.

All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria (qualificabile come contrarius actus) debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8676). La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.

Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati."

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 213 - Pres. Est. Perpetuini

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Perpetuini
Numero / Anno 213/2026
Data Deposito 08/04/2026
1

"L’art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il valore stimato dell’appalto deve essere definito sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. La norma, letta in coerenza con la disciplina unionale, richiede non soltanto che tali opzioni siano indicate, ma che siano reali, effettivamente programmabili e, soprattutto, sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria.

La determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e altre scelte tecnico-procedurali discendono da tale valore.

La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il contratto di avvalimento reca l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Sotto tale profilo, la prescrizione della specificità dell’indicazione delle risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico non deve essere intesa come onere di analitica e dettagliata indicazione di ogni risorsa conferita. Infatti, l’onere di specificazione non deve spingersi sino all’indicazione numerica e delle esatte qualifiche del personale messo a disposizione nonché sino all’esatta quantificazione ed identificazione dei mezzi d’opera conferiti, risultando sufficiente la precisazione della messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi da conferire.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede inoltre che il contratto di avvalimento è normalmente oneroso. L’avverbio ‘normalmente’ consentirebbe anche le diverse ipotesi di avvalimento poste in essere dall’impresa ausiliaria con corrispettivi non direttamente proporzionati ai contenuti del sinallagma contrattuale."

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T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 03.04.2026 n. 175 - Pres. Passoni - Est. Lomazzi

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni - Est. Lomazzi
Numero / Anno 175/2026
Data Deposito 03/04/2026
1

"Le scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni sono caratterizzate da amplia discrezionalità, come tali sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6424/2025).

La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra parimenti nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, rispetto al quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, eccezion fatta per le sole ipotesi di errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, Sez. II, n. 3806/2019).

Non è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione allorchè si proceda all’emissione di un nuovo PRG, con una complessiva ridefinizione urbanistica del territorio comunale, con conseguente obbligo di motivazione che ricade non già sulla singola previsione, bensì solo sul complesso delle scelte effettuate dall’Ente locale, secondo i criteri di sufficienza e congruità (Cons. Stato, IV, n. 6483/2018)."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – ordinanza depositata il 30.03.2026 n. 34 - Pres. Passoni - Est. Giardino

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni - Est. Giardino
Numero / Anno 34/2026
Data Deposito 30/03/2026
1

"In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una
valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può
prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua e adeguata istruttoria, della quale
dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il
soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, con la conseguenza che,
qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di Pubblica
Sicurezza, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle
stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti
che ne sono alla base (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.01.2022, n. 614).
Quando il destinatario del provvedimento è una  guardia  particolare  giurata,
l'Autorità amministrativa, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto
del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa
dell’interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il
sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il
provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe
invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei
confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale (T.A.R. Piemonte, sez. I,
11.07.2014 n. 1220)."

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 30.03.2026 n. 194 - Pres. Panzironi - Est. Allegretta

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Allegretta
Numero / Anno 194/2026
Data Deposito 30/03/2026
1

"L’accreditamento istituzionale disciplinato dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, ovvero una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico, il quale ultimo resta ancorato alla definizione del fabbisogno prestazionale e alla correlata fissazione dei tetti di spesa (attività che richiedono un delicato bilanciamento tra la tutela della salute e l’ineludibile esigenza di equilibrio economico del bilancio sanitario regionale).

Non è possibile postulare l’esistenza di un automatismo giuridico tra l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale e la pretesa di un’immediata contrattualizzazione, atteso che quest’ultima è subordinata all’esercizio del potere programmatorio regionale e alla verifica della sua effettiva sostenibilità finanziaria.

L’assunto secondo cui l’esclusione dalla negoziazione equivarrebbe a una sospensione dell’accreditamento ex art. 7 della L.R. n. 32/2007 è giuridicamente inconsistente, poiché l’accreditamento attiene alla qualità della struttura e permane intatto, mentre la contrattualizzazione attiene al rapporto obbligatorio di fornitura, la cui mancata instaurazione non lede l’abilitazione tecnica del privato.

Il principio di concorrenza nel settore sanitario non può essere inteso in senso assoluto, dovendo essere declinato all’interno di un sistema di ‘mercato amministrato’ dove l’accesso è contingentato da parametri oggettivi di programmazione e copertura finanziaria."

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Perilli
Numero / Anno 187/2026
Data Deposito 27/03/2026
1

"L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti
privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del
diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la
prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione
dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a
connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla
disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con
conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono
un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla
promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha
attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere
qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482)."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 144 - Pres. Passoni – Est. Balloriani

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni – Est. Balloriani
Numero / Anno 144/2026
Data Deposito 16/03/2026
1

"L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01, a mente del quale nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, deve intendersi nel senso che con il suddetto provvedimento si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni (dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune).

Nonostante la norma non sia esplicita sul punto, poiché l’acquisizione gratuita ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è richiesta una colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino (altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico).

L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria n. 16/2023).

Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 138 - Pres. Verlengia - Est. Flammini

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Verlengia - Est. Flammini
Numero / Anno 138/2026
Data Deposito 16/03/2026
1

"L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. 159/2011 consiste in un invito al destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con la finalità specifica di avvisarlo del fatto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha preso in considerazione la sua condotta, ritenendola potenzialmente pericolosa per la comunità. La misura non impone al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, ovvero che privino lo stesso della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consistendo semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più di ciò che è richiesto alla generalità dei consociati (Cons. Stato, Sez. III, 14.02.2014, n. 722).

L’avviso orale ha anche una funzione di garanzia e di supporto per il destinatario, il quale è messo in condizioni di sapere che la sua condotta è stata attenzionata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e, dunque, da tale angolo prospettico, la misura ha una funzione di invito a mantenere un comportamento rispettoso delle regole di civile convivenza.

Quanto ai presupposti per l’adozione dell’avviso orale - che richiede, in un’ottica di prevenzione, un giudizio di ‘pericolosità’ del soggetto - è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (Cons. Stato, Sez. III, 02.08.2023, n. 7488)."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 13.03.2026 n. 131 - Pres. Verlengia – Est. Flammini

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Verlengia - Est. Flammini
Numero / Anno 131/2026
Data Deposito 13/03/2026
1

"L’interesse idoneo a sorreggere il ricorso giurisdizionale amministrativo può anche essere di natura strumentale, ma deve comunque trattarsi di un interesse correlato ad un’utilità evidente e percepibile come tale, anche in termini di chance, a valle della riedizione del potere conseguente all’annullamento.

Il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte.

In particolare, per l’adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare anche in connessione alla possibile commissione nell’ambito del territorio comunale di allontanamento; nello specifico, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla ‘dedizione’ del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della ‘sicurezza’ e della ‘tranquillità pubblica’).

La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).

La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del Giudice amministrativo, il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo.

Resta, tuttavia, salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30.01.2023, n.1682; T.A.R. Napoli, Sez. V, 15.06.2023, n. 3642)."

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