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Sentenze riguardanti:
ART. 58 T.U.B.

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 150 - Giudice: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 150/2026 20/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (…) una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione” [fattispecie nella quale l’istruttoria svolta ha premesso di accertare, mediante le produzioni di parte opposta, che nella richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 545/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 545/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”

“Il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l’esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d’esecuzione da parte del debitore. [il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto stesso, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l’opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria].”

“In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (…) la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute; (…)la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.04.2025 n. 405/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 405/2025 06/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”

“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute.”

“La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.”

“La circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell’acquisita titolarità del credito, tant’è che costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 48/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 48/2025 17/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.

“(…) una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione e dei contenuti di essa; la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva.”"