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Sentenze e Provvedimenti

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) - Sentenza del 27.02.2026 n. 108 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Perilli
Numero / Anno 108
Data Deposito 27/02/2026
1

"La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo deve essere ravvisata in un quid pluris che caratterizza l’atto di conferma, il quale, oltre a dichiarare - come l’atto meramente confermativo - l’esistenza di un precedente rovvedimento, ne riafferma l’efficacia e la validità all’esito dello svolgimento di una nuova fase istruttoria ovvero della rinnovata valutazione degli interessi coinvolti.
La distinzione tra le categorie di atto di conferma e atto meramente confermativo rileva, sotto il profilo processuale, ai fini dell’impugnazione, non richiesta per l’atto meramente confermativo, ma necessaria per l’atto di conferma, a pena di improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento confermato."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 20.02.2026 n. 77 – Pres. Est. Verlengia

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Verlengia
Numero / Anno 77
Data Deposito 20/02/2026
1

"Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2020, n. 7382), potendo operare, dunque, anche per le opere interrate (Consiglio di Stato, sez. II, 18.06.2021, n. 4701).

Ciò in quanto la fascia di rispetto stradale è funzionale, oltre che alla sicurezza della circolazione, altresì alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali, alla realizzazione di opere accessorie con il risultato che il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, vale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata (Tar Toscana, sez. III, 806/2013); ne consegue, altresì, l’irrilevanza dell’impatto visivo delle opere."

Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 127
Data Deposito 03/02/2026
1

"(…) l’individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” [nella fattispecie l’appello incidentale veniva rigettato in quanto il precedente giudizio era stato instaurato dall’appellante nei confronti di un soggetto diverso, per cui mancava il requisito dell’identità delle parti]"

2

"Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."

Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 81
Data Deposito 22/01/2026
1

"(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"

2

"(…) il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale si sostanzia nell’interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con un eventuale diverso contraente di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte. In altri termini (…) l’interesse leso attiene al corretto svolgimento delle trattative ed il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo, comprendente sia il danno emergente, ovvero le perdite subite, che il lucro cessante, nei limiti in cui il mancato guadagno possa sussistere in relazione e limitatamente alle trattative. (…) In sostanza, i pregiudizi risarcibili sono solo quelli relativi ai costi inutilmente sostenuti per le trattative ed ai danni in rapporto di causalità immediata e diretta con la presunta violazione dell’obbligo di buona fede”."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 6/2026 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 6/2026
Data Deposito 09/01/2026
1

"In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione."

verified Editoriale Pqm Special

L'evoluzione del concetto di 'Danno Esistenziale' nell'ultimo decennio.

Un'approfondita disamina delle sentenze cardine che hanno ridefinito i confini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

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