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Sentenze riguardanti:
Risarcimento

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 509 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 509/2025 18/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "A seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della ‘sanatoria’ di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

L’accoglimento del ricorso per un vizio procedimentale non rende automaticamente accoglibile anche la domanda risarcitoria, dovendosi per quest’ultima valutare la spettanza del bene della vita sotteso all’istanza della ricorrente.

In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 04.03.2019, n. 1500).

Nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il riconoscimento del risarcimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione. Ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.06.2025 n. 702/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 702/2025 25/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario. Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell’asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l’acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all’acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l’istituto dell’usucapione, per cui l’attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso “uti dominus” protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.”.

“i presupposti per l’azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell’azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.03.2025 n. 293/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 293/2025 10/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. La (eventuale) difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito; pertanto l’eventuale violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’omessa e/o errata indicazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi). (…) l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2025 n. 44/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 44/2025 09/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La penale di cui all’art. 1382 c.c., e cioè la prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, costituisce oggetto di un debito non di valore ma di valuta. Pertanto, ove a sua volta tale prestazione non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti – ricorrendone le specifiche condizioni – gli interessi moratori e l’eventuale ulteriore risarcimento del danno maggiore di cui all’art. 1224 c.c., a ciò non ostando l’effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ai sensi dell’art. 1382, ultima parte del primo comma, c.c.), atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale.”

È valida e pienamente efficace la clausola risolutiva nel contratto di locazione se presenta un contenuto sufficientemente specifico e determinato, poiché riferita ad un’unica specifica e determinata obbligazione, distintamente individuata ed assunta a ragione sufficiente di risoluzione di diritto del contratto."