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Sentenze riguardanti:
Incidente stradale

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 127 03/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."
Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 278/2025 - Giudice: Dott. Falco

Tribunale di Chieti Rel. Dott. Falco N. 278/2025 10/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.”

“In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”

“Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.”

“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.01.2024 n. 98/2024 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 98/2024 18/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato.”

“In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituito dalla cosa in custodia) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.
Sempre in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, tuttavia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all’ art. 2 Cost. Perciò, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve ritenersi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”"