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Sentenze riguardanti:
Danno da cose in custodia

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 68/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 68/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., “non potendo il soggetto oggettivamente responsabile liberarsi adducendo la prova dell’assenza della sua colpa, non essendo questo elemento essenziale ai fini dell’integrazione della sua responsabilità, la prova liberatoria dovrà necessariamente incidere sul diverso elemento essenziale del nesso di casualità. (…) tra i possibili casi fortuiti in grado di interrompere il nesso causale e, conseguentemente, provare la irresponsabilità del custode, è annoverabile anche il comportamento del soggetto danneggiato. Infatti, a tale soggetto l’ordinamento chiede, ai sensi dell’art. 2 Cost., di rispettare i canoni di solidarietà sociale, adeguando il suo comportamento alle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo in cui agisce. Peraltro, il rapporto tra l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo del danno evento e la forza interruttiva di detto comportamento nel superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso è di proporzionalità diretta: maggiore è l’imprudenza con cui il danneggiato si appresta a tenere il comportamento, più forte sarà l’incisività di questo sul nesso causale, fino al punto di liberare completamente il custode dalla sua responsabilità ex art. 2051 c.c.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1155/2025 - Giudice: Dott.ssa Scelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scelli N. 1155/2025 29/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.

“qualora l’insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.01.2024 n. 98/2024 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 98/2024 18/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato.”

“In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituito dalla cosa in custodia) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.
Sempre in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, tuttavia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all’ art. 2 Cost. Perciò, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve ritenersi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”"
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 14.06.2022 n. 808/2022 - Giudice: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 808/2022 14/06/2022
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore/ricorrente compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto/resistente, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che rappresenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, I comma, cc.”"