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Sentenze riguardanti:
Clausola Risolutiva Espressa

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 100/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 100/2025 24/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Come è noto, nelle cause instaurate per l’adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto potendo limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; costituisce, invece, onere della parte nei cui confronti si agisce dover provare di aver regolarmente adempiuto o introdurre fatti giustificativi del proprio inadempimento od ancora sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Si ricorda, altresì, che laddove le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ovvero abbiano previsto che, in caso di inadempimento ad obbligazioni contrattuali specificamente individuate, il contratto debba intendersi risolto di diritto, la pronuncia giudiziale sul punto avrà natura meramente dichiarativa e non costitutiva come accade, invece, nell’ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c. Il venir meno del rapporto contrattuale è, dunque, riconducibile ad una mera manifestazione di volontà del contraente non inadempiente il quale potrà limitarsi semplicemente ad affermare di volersi avvalere della clausola in questione.”

“L’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2025 n. 44/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 44/2025 09/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La penale di cui all’art. 1382 c.c., e cioè la prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, costituisce oggetto di un debito non di valore ma di valuta. Pertanto, ove a sua volta tale prestazione non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti – ricorrendone le specifiche condizioni – gli interessi moratori e l’eventuale ulteriore risarcimento del danno maggiore di cui all’art. 1224 c.c., a ciò non ostando l’effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ai sensi dell’art. 1382, ultima parte del primo comma, c.c.), atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale.”

È valida e pienamente efficace la clausola risolutiva nel contratto di locazione se presenta un contenuto sufficientemente specifico e determinato, poiché riferita ad un’unica specifica e determinata obbligazione, distintamente individuata ed assunta a ragione sufficiente di risoluzione di diritto del contratto."