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Contratti bancari

Trovati 10 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 9 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 9/2026 02/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“il correntista è certo legittimato a promuovere un’azione di mero accertamento negativo, avendo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile “in almeno tre direzioni”: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell’eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito”.

“in assenza di indici che possano essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto nella parte non coperta dagli e/c, ricade sulla parte attorea/debitrice il dato sfavorevole del saldo passivo presente nel primo e/c disponibile”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.07.2025 n. 827/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 827/2025 23/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (…) Va pertanto osservato che la banca opposta (…) ha assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito (…) unitamente alla relativa notifica”.

“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 595/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 595/2025 28/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La parte che invoca l’usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., è onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che non può ritenersi assolto se non risultano allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all’istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite.

“Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 596/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 596/2025 28/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“non pare potersi desumere dalla clausola generale della buona fede esecutiva un obbligo a carico della banca di conservare sine die il contratto: infatti, non sussiste un’esigenza effettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase esecutiva del rapporto, atteso il fatto che il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell’azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito).”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.05.2025 n. 524/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 524/2025 06/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In materia di rapporti bancari in conto corrente] la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.04.2025 n. 393/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 393/2025 03/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle CMS deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.
Né vale a colmare il difetto di specificazione la circostanza che i meccanismi operativi della cms si possano desumere dagli estratti conto scalari, giacché l’art. 117 TUB nel prescrivere oneri di forma e contenuto in tema di contratti bancari impone alle Banche di riversare nel documento tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa formare validamente la propria volontà.”

“In caso di rapporti bancari costituiti antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e del TUB, non deve trovare applicazione, anche successivamente alla entrata in vigore delle predette norme, la previsione sostitutiva prevista dall’art. 4, L. 17/02/1992, n. 154 e dall’art. 117 TUB, bensì il tasso legale previsto dall’art. 1284 cc.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.03.2025 n. 293/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 293/2025 10/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. La (eventuale) difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito; pertanto l’eventuale violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’omessa e/o errata indicazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi). (…) l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 69/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 69/2025 20/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In materia di contratti bancari di conto corrente stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR (intervenuta in data 9.02.2000 che stabiliva le condizioni per la validità dell’anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale) sono da considerarsi nulle: le clausole anatocistiche non oggetto di successiva pattuizione scritta in conformità alla normativa successiva per violazione dell’art. 1283 c.c., la clausola che prevede interessi ultralegali “uso piazza” in quanto priva di univoca determinabilità ai sensi dell’art. 1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto nel caso in cui sia priva di una espressa e determinata pattuizione contrattuale.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale di pagamento, per ciò che riguarda le rimesse solutorie, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e deve essere provata l’esistenza del fido anche a mezzo di presunzioni o facta concludentia."
Civile

Corte d’Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 15.04.2024 n. 503/2024 - Giudice: Dott.ssa Del Bono

Corte d’Appello di L’Aquila Rel. Dott.ssa Del Bono N. 503/2024 15/04/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La circolare della Banca d’Iltalia n. 288/2015 prevede esplicitamente che, per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di cui all’art. 2 l. 130/1999 richiamata dalle parti, i servicer possano avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione per lo svolgimento di specifiche attività operative.
Mancando un espresso divieto pertanto appare legittima la possibilità di esternalizzare l’attività delle operazioni di recupero credito ed il generico riferimento a soggetti terzi deve ritenersi comprendere quindi anche enti non iscritti ex art. 106 TUB e non vigilati, come invece gli intermediari iscritti all’apposito albo.
Da ultimo si segnala come, anche qualora volesse ritenersi che la normativa di cui all’art. 106 TUB e art. 2 e seg L. 130/1990 avesse stabilito il divieto di svolgimento delle operazioni descritte a subdelegati non iscritti in specifici albi, tuttavia non può ritenersi che tali principi normativi costituiscano norme imperative di legge, dalla cui violazione deriva la nullità, in quanto portatori di interessi pubblici sottesi all’attività bancaria”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2024 n. 59/2024 - Giudice: Dott. Ria

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Ria N. 59/2024 11/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”

“Il termine di prescrizione è di natura decennale [della domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie] e decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.”"