Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 9 - GOT: Dott.ssa Ursoleo
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Ursoleo
N. 9/2026
02/01/2026
Massima Rilevante:
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"“il correntista è certo legittimato a promuovere un’azione di mero accertamento negativo, avendo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile “in almeno tre direzioni”: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell’eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito”.
“in assenza di indici che possano essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto nella parte non coperta dagli e/c, ricade sulla parte attorea/debitrice il dato sfavorevole del saldo passivo presente nel primo e/c disponibile”."
“in assenza di indici che possano essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto nella parte non coperta dagli e/c, ricade sulla parte attorea/debitrice il dato sfavorevole del saldo passivo presente nel primo e/c disponibile”."