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Sentenze riguardanti:
Inadempimento

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.04.2026 n. 206 - Pres. Cavallo - Est. Ieva

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Cavallo - Est. Ieva N. 206/2026 24/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76/2021 (‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2’) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.

L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, prevede come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La legittimità della misura della sospensione dal lavoro per coloro che non si sottopongono all’obbligo della vaccinazione è stata confermata dalla Corte costituzionale (con le sentenze nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e n. 188 del 28.11.2024) e dal Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. III n. 7045/2021).

Ulteriori conseguenze pregiudizievoli non sono espressamente previste dalla normativa e, pertanto, deve considerarsi illegittima la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio per omessa vaccinazione."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 6/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 6/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”"