Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
127
Data
03 Feb 2026
Relatore
Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica
Massima Principale
"(…) l’individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” [nella fattispecie l’appello incidentale veniva rigettato in quanto il precedente giudizio era stato instaurato dall’appellante nei confronti di un soggetto diverso, per cui mancava il requisito dell’identità delle parti]"
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Massima Aggiuntiva 2
Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile.
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