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Sentenze riguardanti:
Cessione del credito

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 150 - Giudice: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 150/2026 20/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (…) una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione” [fattispecie nella quale l’istruttoria svolta ha premesso di accertare, mediante le produzioni di parte opposta, che nella richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.11.2025 n. 1288/2025 - GOT: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 1288/2025 26/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale se esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all’avente causa. La prova della titolarità del credito, deve essere fornita dall’Istituto che intenda ottenere titolo fondato sul credito ceduto con l’allegazione sia del contratto di cessione, che dell’esatte identificazione del credito azionato in monitorio nell’ambito dell’elenco delle posizioni cedute, con l’esatta e specifica indicazione della sequenze numerica che la identifica""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 608/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 608/2025 03/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "(...) nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista (cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d’imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento. In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all’avvenuto svolgimento dei lavori, (...)), ricorre, nel caso, l’ipotesi di cui all’art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell’adempimento sia ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.01.2025 n. 101/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 101/2025 27/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di rapporti convenzionali tra strutture sanitarie private accreditate e aziende sanitarie locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori derivanti da ritardi nei pagamenti di corrispettivi per prestazioni sanitarie già rese, trattandosi di fase esecutiva del rapporto e di posizioni soggettive contrapposte di tipo obbligatorio (obbligo/pretesa), senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione.

In tema di cessione di crediti derivanti da rapporti convenzionali intercorrenti tra soggetti privati accreditati e aziende sanitarie locali, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto può essere validamente esclusa mediante clausola pattizia di incedibilità, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., ove risulti comprovata la conoscenza della medesima da parte del cessionario al momento della cessione. Ne deriva che la clausola di incedibilità contenuta nell’accordo contrattuale, ove preveda condizioni di efficacia sospensiva legate all’accettazione espressa della cessione da parte del debitore ceduto e dell’amministrazione regionale, impedisce la produzione di effetti nei confronti del debitore in difetto di detta accettazione, con conseguente rigetto della domanda azionata dal cessionario in relazione ai crediti ceduti, ancorché accessori."