Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.02.2026 n. 121/2026 - GOT: Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Medica
N. 121/2026
03/02/2026
Massima Rilevante:
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""La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dalla parte contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova ed il giudice, in presenza di un contumace, ha il dovere di accertare se da parte dell’attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni.""