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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 23.02.2026 n. 139 - GOT: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 139/2026
Data Deposito 23/02/2026
1

""in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell’infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l’opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l’opponente deduca che quest’ultima costituisca il primo atto con cui sia venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell’omissione della notificazione del menzionato verbale""

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 152 - GOT: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 152/2026
Data Deposito 20/02/2026
1

"l’onere di contribuire alle spese condominiali spetta al proprietario dell’immobile, e pertanto è unicamente contro quest’ultimo che l’Amministratore, ai sensi dell’art. 63 disp. Att. C.c. può agire per il recupero delle quote insolute. Non sussiste, infatti, alcun rapporto tra il Condominio e l’inquilino moroso, il quale pertanto non è legittimato a ricevere alcuna richiesta di pagamento."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 150 - Giudice: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 150/2026
Data Deposito 20/02/2026
1

"“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (…) una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione” [fattispecie nella quale l’istruttoria svolta ha premesso di accertare, mediante le produzioni di parte opposta, che nella richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto]."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.02.2026 n. 135 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 135/2026
Data Deposito 04/02/2026
1

""al fine della configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l’esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell’obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 c.d.s.)""

Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 127
Data Deposito 03/02/2026
1

"(…) l’individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” [nella fattispecie l’appello incidentale veniva rigettato in quanto il precedente giudizio era stato instaurato dall’appellante nei confronti di un soggetto diverso, per cui mancava il requisito dell’identità delle parti]"

2

"Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.02.2026 n. 121/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 121/2026
Data Deposito 03/02/2026
1

""La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dalla parte contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova ed il giudice, in presenza di un contumace, ha il dovere di accertare se da parte dell’attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.02.2026 n. 112 - GOT: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 112/2026
Data Deposito 02/02/2026
1

"L’intermediario finanziario che non consegni al cliente, al momento dell’acquisto da parte di quest’ultimo di buoni fruttiferi postali, il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, nonché la natura e la durata del prodotto venduto, è tenuto al risarcimento del danno per violazione del principio di correttezza buona fede e diligenza professionale.
L’onere della prova sulla circostanza di avere adempiuto all’obbligo di “consegnare” all’acquirente il foglio informativo incombe sul venditore."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2026 n. 91/2026 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 91/2026
Data Deposito 23/01/2026
1

""la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2026 n. 86/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 86/2026
Data Deposito 23/01/2026
1

""L’azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall’art. 2041 cc, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale, mentre è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 78 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 78/2026
Data Deposito 22/01/2026
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""In materia di separazione dei coniugi, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; il suddetto onere della prova ricade sul coniuge che richieda l’addebito della separazione. A tale scopo, ben possono considerarsi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione del coniuge gravato della relativa dimostrazione, ancorchè in parte qualificabili come testimonianze de relato ex parte actoris, sempre che tali deposizioni si inseriscano in un quadro istruttorio complessivamente coerente e convergente e, in quanto tali, non possano essere aprioristicamente disattese, vista la stessa natura dei giudizi di separazione personale, ove l’accertamento dei fatti rilevanti attiene frequentemente a dinamiche endofamiliari non direttamente percepibili da soggetti terzi, sicché le deposizioni indirette, ove circostanziate e reciprocamente riscontrate, possono concorrere alla formazione del convincimento del Giudice unitamente agli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria orale.""

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