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Sentenze riguardanti:
Sanzione Amministrativa

Trovati 8 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 23.02.2026 n. 139 - GOT: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 139/2026 23/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell’infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l’opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l’opponente deduca che quest’ultima costituisca il primo atto con cui sia venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell’omissione della notificazione del menzionato verbale""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.02.2026 n. 135 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 135/2026 04/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""al fine della configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l’esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell’obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 c.d.s.)""
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 6/2026 - GOT: Dott. Marano

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Marano N. 6/2026 09/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione."
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 9/2026 - GOT: Dott. Marano

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Marano N. 9/2026 09/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell’obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, stante l’impossibilità per l’interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell’infrazione.""
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 813/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 813/2025 15/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.”

“L’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che la recidiva, nella struttura dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 1203/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1203/2025 08/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 8/16 ha provveduto a depenalizzare la condotta descritta nell’imputazione, stabilendo che, a far data dal 06.02.16, tale condotta integri un mero illecito amministrativo, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell’art. 116 del Codice della Strada. Secondo le disposizioni dell’articolo 116, comma 15, ultimo periodo, Codice della Strada, in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell’arresto fino ad un anno."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 659/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 659/2025 14/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”

“Per assolvere all’onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 71/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 71/2025 29/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“il procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non può soggiacere all’applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990 n assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti, la Legge n. 689/1981 è speciale rispetto alla Legge n. 241/90, in quanto disciplina particolari procedimenti volti all’applicazione di sanzioni amministrative. (…) Coerentemente, quindi, la Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. (…) In assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall’articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.”

“Infatti, è pacifico come nell’ambito della responsabilità amministrativa l’esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della stessa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.”

“ai fini dell’accertamento della sussistenza di uno “stesso fatto” sul quale apparentemente convergono una norma penale ed una norma sanzionatoria amministrativa, il riferimento al “fatto” si traduce, in una considerazione struttural-normativa dello stesso, che si sostanzia nella ricerca di un’eventuale area di sovrapponibilità fa le condotte tipizzate, attraverso un’analisi astratta degli elementi costitutivi dell’illecito; accertata tale sovrapponibilità, viene identificata la norma applicabile – in quanto lex specialis – sulla base di indici normativi.”"