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Sentenze riguardanti:
Codice della strada

Trovati 6 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.02.2026 n. 135 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 135/2026 04/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""al fine della configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l’esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell’obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 c.d.s.)""
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 813/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 813/2025 15/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.”

“L’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che la recidiva, nella struttura dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 1203/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1203/2025 08/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 8/16 ha provveduto a depenalizzare la condotta descritta nell’imputazione, stabilendo che, a far data dal 06.02.16, tale condotta integri un mero illecito amministrativo, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell’art. 116 del Codice della Strada. Secondo le disposizioni dell’articolo 116, comma 15, ultimo periodo, Codice della Strada, in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell’arresto fino ad un anno."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.05.2025 n. 581/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 581/2025 23/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 659/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 659/2025 14/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”

“Per assolvere all’onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.02.2025 n. 174/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 174/2025 11/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Sotto il profilo del diritto dell’utente di impugnare ed ottenere l’annullamento di una contestazione illegittima, ciò che rileva è che, pur a fronte delle indicazioni che il verbale dia sull’adempimento degli obblighi di segnalazione e quant’altro, vi è sempre la possibilità di mettere in dubbio la correttezza dell’operato da parte degli organi competenti sul rispetto degli obblighi di segnalazione, in punto di chiarezza della segnaletica, di obblighi di distanza e quant’altro imponendosi al giudice, di fronte alle eccezioni del ricorrente, l’apprezzamento del contesto di tutte le risultanze istruttorie ed anche del verbale.”"