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Sentenze riguardanti:
Art. 73 c. 1, 1-bis e 5 D.P.R. 309/90

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2026 n. 394/2026 - Giudice: Dott.ssa Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 394/2026 07/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote ""in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza."

" Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purchè detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.""
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.12.2025 n. 1942/2025 - GOT: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1942/2025 16/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.04.2025 n. 621/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 621/2025 08/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri, non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.”

“C’è consumo di gruppo penalmente irrilevante solo nel caso in cui siano rigorosamente provati dei requisiti idonei a confermare che si sia realmente in presenza di un utilizzo di gruppo mediante “mandato ad acquistare” e non di uno spaccio di droga a terzi fruitori, mascherato come uso collettivo. In tal senso, perciò, occorre dimostrare che: la persona delegata all’acquisto sia anche uno degli assuntori; sia certa fin dall’inizio l’identità degli altri componenti del gruppo e la loro comune e condivisa volontà di procurarsi droga per il consumo personale; vi sia un’intesa tra i vari membri sul luogo e i tempi del consumo; non vi siano passaggi intermedi a terze persone diverse da quelle che hanno raggiunto l’accordo iniziale, altrimenti si configurerebbero autonome cessioni penalmente rilevanti.”"