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Sentenze riguardanti:
Accesso civico generalizzato

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 187/2026 27/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti
privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del
diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la
prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione
dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a
connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla
disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con
conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono
un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla
promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha
attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere
qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482)."