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Sentenze riguardanti:
Silenzio inadempimento

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 187/2026 27/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti
privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del
diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la
prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione
dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a
connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla
disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con
conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono
un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla
promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha
attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere
qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 07.02.2026 n. 53 - Pres. Passoni - Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 53/2026 07/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Il rito del silenzio di cui all’art. 31 del codice del processo amministrativo è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, al fine di far dichiarare l’obbligo di provvedere e, quindi, di chiudere il procedimento stesso.

L’azione diretta a far aprire un procedimento che dovrebbe sfociare nell’adozione di generici provvedimenti di messa in sicurezza di un immobile pericolante ovvero di un’ordinanza contingibile e urgente, è pacificamente qualificato dall’art. 54 T.U.E.L. e dalla relativa costante giurisprudenza come procedimento d’ufficio, rientrante nella piena discrezionalità del Comune (Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. 19.05.2020, n. 347, Tar Liguria, 26.07.2016, n. 893).

In caso di poteri amministrativi espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale a eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio – inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.p.a., atteso che la sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere o, meglio, di concludere il procedimento amministrativo ex art. 2 della legge n. 241/90 non può genericamente riconnettersi all’inoltro di istanze da parte del privato, bensì deve essere valutato in relazione alle peculiarità che connotano la vicenda prospettata e, quindi, deve essere ragionevolmente escluso ove risulti che l’Amministrazione, tenuta a procedere d’ufficio, ha adottato la decisione finale (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza n. 13750/2015)."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 451 - Pres. Panzironi Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Baraldi N. 451/2025 15/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione destinataria di un’istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha infatti il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, persino nelle fattispecie in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza.

La presenza di atti interlocutori e/o la pendenza di un’istruttoria non sono idonei a far venir meno l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. (e, dunque, l’interesse alla definizione del ricorso), permanendo l’obbligo di provvedere, nei termini di legge (nella specie palesemente e senza alcun motivo violati) in senso positivo o negativo sull’istanza del privato."