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Sentenze riguardanti:
art. 640 c.p.

Trovati 7 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.01.2026 n. 140/2026 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 140/2026 27/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "il momento consumativo del reato non coincide con quello dell’ordine di pagamento, ma con l’accreditamento sul conto del beneficiario. Non risulta il luogo di accredito del beneficiario; Quindi ai fini della competenza per territorio dovrà farsi riferimento al domicilio o residenza dell’intestatario."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.01.2026 n. 50/2026 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 50/2026 14/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "È principio di diritto che la messa in vendita sul web di un bene, da parte di colui che ab origine è consapevole dell’impossibilità di adempiere l’impegno assunto, è condotta idonea a perfezionare il reato di truffa ex art. 640 c.p."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.12.2025 n. 1972/2025 - Giudice: Dott.ssa Scalera

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scalera N. 1972/2025 18/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La competenza territoriale, in caso di truffa si consuma nel luogo in cui l’agente consegue il giusto profitto e non già in quello in cui avviene la disposizione di pagamento da parte della p.o."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 1167/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 1167/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Per il reato di truffa va esclusa l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., tenuto conto, della recidiva contestata e della modalità della condotta particolarmente artificiosa.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 600/2025 - Giudice: Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Fortieri N. 600/2025 07/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nelle ipotesi di trattativa on line, proprio in virtù dell’impossibilità di accertare, tramite una visione diretta, l’esistenza del bene offerto, l’acquirente è certamente in grado di valutare – alla stregua della media diligenza – come rischiosa l’operazione, e dunque ben può sottrarsi alle possibili conseguenze negative, adottando tutti gli altri strumenti che sorreggono il consumatore nelle trattative on line, quale ad esempio quella di imporre, ove possibile, il pagamento alla consegna del bene, ovvero adottare comunque dei sistemi particolari di pagamento che garantiscono il rimborso in caso di inadempimento del contraente (c.d. pagamenti Paypal), sistemi che neutralizzano il rischio per l’acquirente e rendono irrilevante la circostanza che il venditore non sia rintracciabile.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.12.2024 n. 1778/2024 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 1778/2024 02/12/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La tematica dell’individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità della singola fattispecie, così da individuare quale sia stato l’effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto”.

“Nell’ipotesi di truffa contrattuale, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (come Postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.12.2024 n. 1778/2024 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 1778/2024 02/12/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere dalla peculiarità della singola fattispecie, così da individuare quale sia stato l’effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi.”

“Nell’ipotesi di truffa contrattuale, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (come Postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.”"