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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.03.2025 n. 293/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 293/2025
Data Deposito 10/03/2025
1

"“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. La (eventuale) difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito; pertanto l’eventuale violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’omessa e/o errata indicazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi). (…) l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.03.2025 n. 286/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 286/2025
Data Deposito 10/03/2025
1

"“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni.”

“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”

“La penale di estinzione anticipata costituisce una voce che non va ai fini del superamento del tasso soglia usura. Infatti (…) la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente”.

“Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi…
“(…) l’ammortamento alla francese prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché “quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile” (…) ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. (…) il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”

“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. La difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e, pertanto, non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della banca.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.03.2025 n. 277/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 277/2025
Data Deposito 07/03/2025
1

"“l’amministratore risulta legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 Codice civile, quando cioè si tratti di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.”

“all’amministratore è consentito di riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato, ed è errato pensare che il bilancio è azionabile sino a che non sia scaduto l’esercizio cui esso si riferisce, posto che tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell’assemblea.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.03.2025 n. 276/2025 - Giudice: Dott.ssa Scelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Scelli
Numero / Anno 276/2025
Data Deposito 06/03/2025
1

"“[In tema di responsabilità per danni da insidia stradale] qualora l’insidia sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato. In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un’insidia stradale facilmente percepibile.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.03.2025 n. 274/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 274/2025
Data Deposito 05/03/2025
1

"“[Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo] non sono sufficienti contestazioni generiche o mere negazioni formali: l’opponente deve necessariamente proporre una contestazione specifica e tempestiva, pena l’implicito riconoscimento dei fatti dedotti dall’opposto.”

“(…) il conferimento dell’incarico professionale risulta da comportamenti conclusivi delle parti non essendo necessaria, (…) la forma scritta poiché il contratto di prestazione d’opera professionale può essere validamente conferito anche in forma verbale (…) In questi casi il compenso viene determinato dal giudice ex art. 2233 c.c., secondo cui, in assenza di accordo tra le parti e di tariffe o usi; in tal senso risulta il parere spese dell’associazione professionale”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.03.2025 n. 269/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 269/2025
Data Deposito 05/03/2025
1

"“In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.03.2025 n. 262/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 262/2025
Data Deposito 04/03/2025
1

"“[In tema di danni all’infrastruttura stradale in caso di sinistro] il soggetto che ha effettuato le riparazioni può legittimamente inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile, senza necessità di rivolgersi preliminarmente al danneggiante o all’ente proprietario della strada. Peraltro, la società che ha effettuato i lavori di ripristino può anche essere legittimata ad agire direttamente nei confronti dell’ente proprietario della strada, ma solo se esiste una specifica convenzione che regola tale rapporto.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.03.2025 n. 251/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 251/2025
Data Deposito 03/03/2025
1

"(“(…) nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico.”


“Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.”


“Il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.”


“(…) il danno catastrofale si identifica con la “sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”. Sicché, se la vittima non sia consapevole della fine imminente, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela e addolorarsi per essa.”

“(…) gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, [possono essere liquidati dal Giudice] dal momento che essi «decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.03.2025 n. 249/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 249/2025
Data Deposito 02/03/2025
1

"“in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.”

“L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile…”.

“L’iniziativa risarcitoria promossa dall’ente pubblico danneggiato non comporta effetti preclusivi dell’azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, bensì effetti decurtanti, in quanto l’integrale recupero del danno cagionato precluderebbe la proposizione dell’azione dinnanzi alla Corte dei Conti, onde evitare indebite duplicazioni del risarcimento del danno.”

“In tema di contratti della P.A., ancorché quest’ultima agisca “iure privatorum”, il contratto d’opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta “ad substantiam” e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l’ente può revocare “ad nutum”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.02.2025 n. 229/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 229/2025
Data Deposito 26/02/2025
1

"“In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell’attività processuale, per mancato
compimento di un’attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente. È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell’avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell’errore. Conseguentemente il cliente che imputi all’avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l’astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l’erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.”


“(…) va evidenziato che, nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Si può quindi ritenere provato, in quanto non contestato dal convenuto, il dedotto errore professionale, conseguente all’omessa tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (…)” ."

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