Penale
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.09.2025 n. 1392/2025 - Giudice: Dott.ssa Manduzio
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Manduzio
N. 1392/2025
23/09/2025
Massima Rilevante:
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"“Non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore.”"