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Sentenze riguardanti:
Contestazione specifica

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.09.2025 n. 1392/2025 - Giudice: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1392/2025 23/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.06.2025 n. 706/2025 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 706/2025 26/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.03.2025 n. 274/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 274/2025 05/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo] non sono sufficienti contestazioni generiche o mere negazioni formali: l’opponente deve necessariamente proporre una contestazione specifica e tempestiva, pena l’implicito riconoscimento dei fatti dedotti dall’opposto.”

“(…) il conferimento dell’incarico professionale risulta da comportamenti conclusivi delle parti non essendo necessaria, (…) la forma scritta poiché il contratto di prestazione d’opera professionale può essere validamente conferito anche in forma verbale (…) In questi casi il compenso viene determinato dal giudice ex art. 2233 c.c., secondo cui, in assenza di accordo tra le parti e di tariffe o usi; in tal senso risulta il parere spese dell’associazione professionale”."