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Trovati 9 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 907/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 907/2025 03/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”"
format_quote "“La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole. Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.) l’azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d’ufficio di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito. (…) l’azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.07.2025 n. 838/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 838/2025 24/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.”

“Nel contesto della locazione, in particolare commerciale, in presenza di una risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento del conduttore (nel caso di specie il mancato pagamento reiterato dei canoni), è riconosciuto il diritto per il locatore a richiedere il risarcimento del danno, inclusi i canoni di locazione non percepiti fino alla scadenza del contratto, ma a condizione che il danno sia provato”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.06.2025 n. 702/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 702/2025 25/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario. Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell’asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l’acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all’acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l’istituto dell’usucapione, per cui l’attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso “uti dominus” protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.”.

“i presupposti per l’azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell’azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c.”."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.06.2025 n. 705/2025 - Giudice: Dott.ssa Scalera

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scalera N. 705/2025 24/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La mancata giustificazione del possesso del bene da parte dell’imputato costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene e, dunque, dell’elemento soggettivo del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. Secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza, infatti, «la mancata o la inattendibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può essere considerata prova della consapevolezza della sua provenienza delittuosa.”

“La prova dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, segnatamente, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 595/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 595/2025 28/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La parte che invoca l’usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., è onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che non può ritenersi assolto se non risultano allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all’istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite.

“Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.02.2025 n. 229/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 229/2025 26/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell’attività processuale, per mancato
compimento di un’attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente. È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell’avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell’errore. Conseguentemente il cliente che imputi all’avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l’astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l’erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.”


“(…) va evidenziato che, nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Si può quindi ritenere provato, in quanto non contestato dal convenuto, il dedotto errore professionale, conseguente all’omessa tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (…)” ."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.02.2025 n. 212/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 212/2025 19/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“la società cessionaria che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell’originario creditore, nonché l’inclusione del credito originario nella lista di quelli ceduti (…) ove il debitore ceduti contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifica della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art 58 del citato D Lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un mero valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 37/2025 - Giudice: Dott. Rapino

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Rapino N. 37/2025 15/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Con particolare riferimento all’uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un’ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest’ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell’illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l’interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell’effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte; a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entità dell’invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 14/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 14/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata [art. 2054, comma II, c.c.], dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell’altro conducente. Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l’altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali; tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso, con il comportamento dell’altro conducente.”

“(…) le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell’integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti (…) e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno. Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l’applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito. Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito dell’istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.”

“(…) la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev’essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev’essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi oppure rivalutando l’importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.”"