Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.03.2025 n. 269/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Medica
N. 269/2025
05/03/2025
Massima Rilevante:
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"“In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico.”"
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico.”"