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Sentenze riguardanti:
Conferimento incarico

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.03.2025 n. 274/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 274/2025 05/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo] non sono sufficienti contestazioni generiche o mere negazioni formali: l’opponente deve necessariamente proporre una contestazione specifica e tempestiva, pena l’implicito riconoscimento dei fatti dedotti dall’opposto.”

“(…) il conferimento dell’incarico professionale risulta da comportamenti conclusivi delle parti non essendo necessaria, (…) la forma scritta poiché il contratto di prestazione d’opera professionale può essere validamente conferito anche in forma verbale (…) In questi casi il compenso viene determinato dal giudice ex art. 2233 c.c., secondo cui, in assenza di accordo tra le parti e di tariffe o usi; in tal senso risulta il parere spese dell’associazione professionale”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 34/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 34/2025 15/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto al compenso dell’avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per poter esigere il relativo pagamento del compenso, il professionista – provato il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso – non ha alcun obbligo di provare la pattuizione di un corrispettivo. (…) il diritto al compenso prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.”

“In caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è sempre determinato in base ai parametri ministeriali, in quanto detta violazione – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato soltanto una eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica.”"