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Sentenze riguardanti:
Obbligazioni e contratti

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.08.2025 n. 881/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 881/2025 14/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Al figlio è concessa l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti all’art. 322 c.c., dettate a tutela del minore, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno. (…) dovendosi ritenere che il termine quinquennale di prescrizione decorra, sia nel caso dell’azione di annullamento sia nel caso di quella di risarcimento, dal compimento della maggiore età e non dal giorno in cui la madre avrebbe messo al corrente il ricorrente dell’esistenza del provvedimento del Giudice Tutelare”.

“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.07.2025 n. 827/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 827/2025 23/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (…) Va pertanto osservato che la banca opposta (…) ha assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito (…) unitamente alla relativa notifica”.

“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 16/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 16/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio”."