Area
Civile
Organo
Corte d’Appello di L’Aquila
Numero
503/2024
Data
15 Apr 2024
Relatore
Dott.ssa Del Bono
Corte d’Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 15.04.2024 n. 503/2024 - Giudice: Dott.ssa Del Bono
Recupero crediti cartolarizzati
L. 130/1999
cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
legittimazione attiva cessionario
titolarità attiva cessionario
Irrilevanza incarico conferito a soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B.
Inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Contratti bancari
Massima Principale
"“La circolare della Banca d’Iltalia n. 288/2015 prevede esplicitamente che, per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di cui all’art. 2 l. 130/1999 richiamata dalle parti, i servicer possano avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione per lo svolgimento di specifiche attività operative.
Mancando un espresso divieto pertanto appare legittima la possibilità di esternalizzare l’attività delle operazioni di recupero credito ed il generico riferimento a soggetti terzi deve ritenersi comprendere quindi anche enti non iscritti ex art. 106 TUB e non vigilati, come invece gli intermediari iscritti all’apposito albo.
Da ultimo si segnala come, anche qualora volesse ritenersi che la normativa di cui all’art. 106 TUB e art. 2 e seg L. 130/1990 avesse stabilito il divieto di svolgimento delle operazioni descritte a subdelegati non iscritti in specifici albi, tuttavia non può ritenersi che tali principi normativi costituiscano norme imperative di legge, dalla cui violazione deriva la nullità, in quanto portatori di interessi pubblici sottesi all’attività bancaria”."
Mancando un espresso divieto pertanto appare legittima la possibilità di esternalizzare l’attività delle operazioni di recupero credito ed il generico riferimento a soggetti terzi deve ritenersi comprendere quindi anche enti non iscritti ex art. 106 TUB e non vigilati, come invece gli intermediari iscritti all’apposito albo.
Da ultimo si segnala come, anche qualora volesse ritenersi che la normativa di cui all’art. 106 TUB e art. 2 e seg L. 130/1990 avesse stabilito il divieto di svolgimento delle operazioni descritte a subdelegati non iscritti in specifici albi, tuttavia non può ritenersi che tali principi normativi costituiscano norme imperative di legge, dalla cui violazione deriva la nullità, in quanto portatori di interessi pubblici sottesi all’attività bancaria”."
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