Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 595/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Ursoleo
N. 595/2025
28/05/2025
Massima Rilevante:
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"La parte che invoca l’usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., è onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che non può ritenersi assolto se non risultano allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all’istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite.
“Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”"
“Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”"