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Sentenze riguardanti:
ART. 119 T.U.B.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 596/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 596/2025 28/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“non pare potersi desumere dalla clausola generale della buona fede esecutiva un obbligo a carico della banca di conservare sine die il contratto: infatti, non sussiste un’esigenza effettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase esecutiva del rapporto, atteso il fatto che il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell’azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito).”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.05.2025 n. 540/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 540/2025 13/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“l’art. 119 T.U.B. non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; tale norma, infatti, contempla unicamente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, da calcolarsi a ritroso dalla richiesta.

Detta norma, in sostanza, non costituisce un’alternativa all’onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L’art. 119 TUB, invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell’arco temporale suindicato.”

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.”"