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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 21.11.2025 n. 804/2025 - Giudice: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 804/2025
Data Deposito 21/11/2025
1

"“(…) la notificazione a mezzo posta conserva la propria validità anche se il destinatario risulti titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata e non vi è alcun obbligo di legge che imponga specificamente l’uso esclusivo della pec per la notificazione di un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, né tanto meno vi è una norma che ne sanzioni espressamente la nullità”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.11.2025 n. 1249 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 1249/2025
Data Deposito 19/11/2025
1

"“(…) la firma su un avviso di ricevimento postale che si inserisce nell’ambito di notificazioni (notifiche cartelle, multe, atti giudiziari) stante il valore di atto pubblico dello stesso, può costituire oggetto di contestazione ai fini dell’autenticità necessariamente attraverso una querela di falso”.

“L’avviso di ricevimento di una raccomandata, quando utilizzato per notifiche legali, costituisce un atto pubblico perché l’agente postale, nell’espletamento di tale funzione, agisce come un pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico, l’avviso di ricevimento gode di “fede privilegiata” ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Ciò significa che fa piena prova di ciò che l’agente postale attesta, inclusa l’identificazione della persona che riceve l’atto e vi appone la firma. (…) Per quanto riguarda l’individuazione corretta del soggetto passivo della querela di falso, (…) la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest’ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea. Pertanto, (…) lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte. In ogni caso (…) si giustifica la chiamata in causa da parte del soggetto che ha intende utilizzare l’atto di cui si assume la falsità, del soggetto responsabile della gestione delle notifiche, laddove volta ad essere tenuto indenni delle conseguenze della eventuale condanna facente seguito all’accertamento della falsità”."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 838/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott.ssa Della Fazia
Numero / Anno 838/2025
Data Deposito 18/11/2025
1

"“Nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dalla data di arrivo a destinazione dell’aereo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto” [Nel caso di specie, la compagnia aerea non forniva adeguata prova giustificativa del ritardo del volo, limitandosi a richiamare genericamente le avverse condizioni meteorologiche e pertanto veniva condannata a risarcire alla passeggera la somma di € 250,00 a titolo di danno per il pregiudizio subito prevista dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles]."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.11.2025 n. 1222/2025 - GOT: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 1222/2025
Data Deposito 15/11/2025
1

""L’amministratore non può annullare una delibera condominiale, poiché questa è una facoltà riservata ai condomini che si attivano in tribunale. Se ritiene che una delibera sia viziata, l’amministratore può agire convocando una nuova assemblea per proporre la modifica o la revoca""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.11.2025 n. 1211/2025 - GOT: Dott.ssa Angelozzi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Angelozzi
Numero / Anno 1211/2025
Data Deposito 12/11/2025
1

""L’art. 164 bis disp. att. c.p.c., può applicarsi anche alle divisioni endoesecutive. A fondamento di tale assunto si evidenzia la correlazione funzionale esistente tra la divisione endoesecutiva e l’esecuzione forzata: il giudizio con cui si procede alla divisione endoesecutiva ed in cui il fine ultimo è proprio quello di consentire la progressione della procedura esecutiva, pur costituendo una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo – dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase – è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Il carattere funzionale della divisione endoesecutiva rispetto all’esecuzione forzata ed allo scopo satisfattivo da quest’ultima perseguito conduce a ritenere che non vi siano ostacoli all’applicazione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. nelle divisioni endoesecutive.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.11.2025 n. 1201/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 1201/2025
Data Deposito 10/11/2025
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"In tema di riscossione tramite accertamento esecutivo, disciplinato principalmente dall’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (che ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali dello Stato) e riguardante tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792 della medesima disposizione (tributi locali, IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) nonchè le entrate patrimoniali (ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all’ente, entrate di diritto pubblico o privato dell’ente locale diverse dalle imposte e tasse), “la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all’esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di “entrata” i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale”."

2

"“Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 07.11.2025 n. 805/2025 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 805/2025
Data Deposito 07/11/2025
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""Il proprietario di un appartamento, in base all’art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) – a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione “propter rem” – solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un’opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. Detto principio deve (…) valere anche per il Condominio, inteso come ente, nei confronti del singolo condomino, nel momento in cui si tratti di salvaguardare il bene comune e garantirne il corretto funzionamento.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.11.2025 n. 1192/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 1192/2025
Data Deposito 07/11/2025
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"“In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto di accettazione che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.11.2025 n. 1181/2025 - GOT: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 1181/2025
Data Deposito 05/11/2025
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"“(…) l’esibizione di estratto conto certificato ex art. 50 TUB, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito, rivesta efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall’istituto di credito. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.11.2025 n. 1175/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 1175/2025
Data Deposito 04/11/2025
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"La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica.

“(…) con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che (…) non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all’organismo una comunicazione di “non adesione”, costituisce assenza ingiustificata” [fattispecie nella quale la parte chiamata, ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010, è stata condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato del doppio dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio]."

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