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Sentenze riguardanti:
Fede privilegiata

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.11.2025 n. 1249 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1249/2025 19/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la firma su un avviso di ricevimento postale che si inserisce nell’ambito di notificazioni (notifiche cartelle, multe, atti giudiziari) stante il valore di atto pubblico dello stesso, può costituire oggetto di contestazione ai fini dell’autenticità necessariamente attraverso una querela di falso”.

“L’avviso di ricevimento di una raccomandata, quando utilizzato per notifiche legali, costituisce un atto pubblico perché l’agente postale, nell’espletamento di tale funzione, agisce come un pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico, l’avviso di ricevimento gode di “fede privilegiata” ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Ciò significa che fa piena prova di ciò che l’agente postale attesta, inclusa l’identificazione della persona che riceve l’atto e vi appone la firma. (…) Per quanto riguarda l’individuazione corretta del soggetto passivo della querela di falso, (…) la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest’ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea. Pertanto, (…) lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte. In ogni caso (…) si giustifica la chiamata in causa da parte del soggetto che ha intende utilizzare l’atto di cui si assume la falsità, del soggetto responsabile della gestione delle notifiche, laddove volta ad essere tenuto indenni delle conseguenze della eventuale condanna facente seguito all’accertamento della falsità”."