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Sentenze riguardanti:
Art. 1226 c.c.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.11.2025 n. 1175/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 1175/2025 04/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica.

“(…) con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che (…) non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all’organismo una comunicazione di “non adesione”, costituisce assenza ingiustificata” [fattispecie nella quale la parte chiamata, ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010, è stata condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato del doppio dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 758/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 758/2025 08/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa è necessario che per l’interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno”."