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Sentenze riguardanti:
Applicazione alle divisioni endoesecutive

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.11.2025 n. 1211/2025 - GOT: Dott.ssa Angelozzi

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Angelozzi N. 1211/2025 12/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""L’art. 164 bis disp. att. c.p.c., può applicarsi anche alle divisioni endoesecutive. A fondamento di tale assunto si evidenzia la correlazione funzionale esistente tra la divisione endoesecutiva e l’esecuzione forzata: il giudizio con cui si procede alla divisione endoesecutiva ed in cui il fine ultimo è proprio quello di consentire la progressione della procedura esecutiva, pur costituendo una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo – dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase – è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Il carattere funzionale della divisione endoesecutiva rispetto all’esecuzione forzata ed allo scopo satisfattivo da quest’ultima perseguito conduce a ritenere che non vi siano ostacoli all’applicazione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. nelle divisioni endoesecutive.""