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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 7/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 7/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"L’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere respinta quando non vi sono prove sufficienti per contestare la legittimità del credito vantato dal professionista, supportato da documentazione idonea (nella specie una parcella opinata dal Consiglio dell’Ordine Professionale). In assenza di una contestazione tempestiva e adeguata delle voci della parcella e delle prestazioni richieste, la valutazione sulla congruità delle somme richieste può essere effettuata in base al parere dell’Ordine che, pur non essendo vincolante, costituisce un elemento di riferimento rilevante in fase di merito. L’amministratore condominiale, ove autorizzato dall’assemblea, può validamente stipulare contratti per incarichi professionali, anche senza un successivo accordo scritto, se tale atto è implicitamente autorizzato dalla deliberazione assembleare che gli conferisce ampia facoltà di gestione delle pratiche tecniche."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 14/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 14/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“L’accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata [art. 2054, comma II, c.c.], dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell’altro conducente. Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l’altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali; tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso, con il comportamento dell’altro conducente.”

“(…) le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell’integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti (…) e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno. Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l’applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito. Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito dell’istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.”

“(…) la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev’essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev’essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi oppure rivalutando l’importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 13/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 13/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 10/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 10/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 6/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 6/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“Il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 5/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 5/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“La responsabilità della pubblica amministrazione, per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa, avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla PA, ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità “relazionale” (o “da contatto sociale qualificato”, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia nel caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell’ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato”.

“Il risarcimento del danno [derivante dalla responsabilità della p.a.] non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, in quanto la fattispecie causativa del danno consiste nella lesione dell’affidamento incolpevole che il privato ha riposto nella legittimità del provvedimento, per cui è richiesta la verifica di tutti i requisiti dell’illecito, condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 16/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 16/2025
Data Deposito 07/01/2025
1

"“Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio”."

Civile

Tribunale di Vasto – sentenza depositata il 09.11.2024 n. 353/2024 - Giudice: Dott.ssa Faleschini

Organo Tribunale di Vasto
Relatore Dott.ssa Faleschini
Numero / Anno 353/2024
Data Deposito 09/11/2024
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"“In ordine al valore probatorio/indiziario della denuncia in sede penale, quindi, è stato osservato come la stessa non sia da sola sufficiente a ritenere assolto l’onere probatorio da parte dell’assicurato ai sensi dell’art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del diritto all’indennizzo, atteso che tale denuncia consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell’indennizzo conseguendone che la dimostrazione del presupposto dell’indennizzo potrà essere fornita nella ricorrenza di elementi di prova certi, precisi e concordanti in difetto dei quali è legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa.”"

Civile

Corte d’Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 15.04.2024 n. 503/2024 - Giudice: Dott.ssa Del Bono

Organo Corte d’Appello di L’Aquila
Relatore Dott.ssa Del Bono
Numero / Anno 503/2024
Data Deposito 15/04/2024
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"“La circolare della Banca d’Iltalia n. 288/2015 prevede esplicitamente che, per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di cui all’art. 2 l. 130/1999 richiamata dalle parti, i servicer possano avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione per lo svolgimento di specifiche attività operative.
Mancando un espresso divieto pertanto appare legittima la possibilità di esternalizzare l’attività delle operazioni di recupero credito ed il generico riferimento a soggetti terzi deve ritenersi comprendere quindi anche enti non iscritti ex art. 106 TUB e non vigilati, come invece gli intermediari iscritti all’apposito albo.
Da ultimo si segnala come, anche qualora volesse ritenersi che la normativa di cui all’art. 106 TUB e art. 2 e seg L. 130/1990 avesse stabilito il divieto di svolgimento delle operazioni descritte a subdelegati non iscritti in specifici albi, tuttavia non può ritenersi che tali principi normativi costituiscano norme imperative di legge, dalla cui violazione deriva la nullità, in quanto portatori di interessi pubblici sottesi all’attività bancaria”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.02.2024 n. 334/2024 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 334/2024
Data Deposito 21/02/2024
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"“L’opposizione fondata sull’inesistenza della notificazione degli atti prodromici al primo atto di esecuzione, cioè al pignoramento, va devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.”"

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