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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 122/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 122/2025
Data Deposito 29/01/2025
1

"“in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto.”

“In tema di compravendita, il comportamento del venditore – nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta – è incompatibile con la volontà di contestare l’esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell’art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia, di cui all’art. 1495, comma 3, c.c”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 125/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 125/2025
Data Deposito 29/01/2025
1

"“(…) circa il diritto al compenso per l’amministratore di condominio revocato prima della scadenza – facendo riferimento alle norme sul mandato, ai sensi dell’art. 1703 cod. civ., (…) il conferimento dell’incarico di amministratore è remunerato e attribuito per un periodo di tempo specifico: nel caso in cui esso venga terminato anticipatamente rispetto al termine stabilito nell’atto di designazione, l’amministratore è legittimato non solo a richiedere il pagamento di eventuali crediti maturati ma anche a ottenere un risarcimento per i danni subiti, come stabilito dall’art. 1725, comma 1, cod. civ. Tuttavia, tale diritto dell’amministratore al risarcimento non sussiste qualora la revoca sia motivata da una giusta causa. In tal caso, potrebbe essere il condominio a chiedere all’amministratore un risarcimento per i danni eventualmente cagionati. (…) Ma lo stesso conserva il proprio diritto al compenso.”

“(…) si è ritenuta valida la delibera assembleare che approva più annualità di bilancio in un’unica seduta.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 71/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 71/2025
Data Deposito 29/01/2025
1

"“il procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non può soggiacere all’applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990 n assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti, la Legge n. 689/1981 è speciale rispetto alla Legge n. 241/90, in quanto disciplina particolari procedimenti volti all’applicazione di sanzioni amministrative. (…) Coerentemente, quindi, la Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. (…) In assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall’articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.”

“Infatti, è pacifico come nell’ambito della responsabilità amministrativa l’esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della stessa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.”

“ai fini dell’accertamento della sussistenza di uno “stesso fatto” sul quale apparentemente convergono una norma penale ed una norma sanzionatoria amministrativa, il riferimento al “fatto” si traduce, in una considerazione struttural-normativa dello stesso, che si sostanzia nella ricerca di un’eventuale area di sovrapponibilità fa le condotte tipizzate, attraverso un’analisi astratta degli elementi costitutivi dell’illecito; accertata tale sovrapponibilità, viene identificata la norma applicabile – in quanto lex specialis – sulla base di indici normativi.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.01.2025 n. 121/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 121/2025
Data Deposito 28/01/2025
1

""In caso infatti di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate con lo Stato in favore degli aventi diritto, il diritto della medesima struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto (e quindi nello specifico “sorge”, risultando il contratto in atti) qualora tra l’Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all’8 agosto 2002, con il quale l’Ente assume l’obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.01.2025 n. 101/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 101/2025
Data Deposito 27/01/2025
1

"In tema di rapporti convenzionali tra strutture sanitarie private accreditate e aziende sanitarie locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori derivanti da ritardi nei pagamenti di corrispettivi per prestazioni sanitarie già rese, trattandosi di fase esecutiva del rapporto e di posizioni soggettive contrapposte di tipo obbligatorio (obbligo/pretesa), senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione.

In tema di cessione di crediti derivanti da rapporti convenzionali intercorrenti tra soggetti privati accreditati e aziende sanitarie locali, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto può essere validamente esclusa mediante clausola pattizia di incedibilità, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., ove risulti comprovata la conoscenza della medesima da parte del cessionario al momento della cessione. Ne deriva che la clausola di incedibilità contenuta nell’accordo contrattuale, ove preveda condizioni di efficacia sospensiva legate all’accettazione espressa della cessione da parte del debitore ceduto e dell’amministrazione regionale, impedisce la produzione di effetti nei confronti del debitore in difetto di detta accettazione, con conseguente rigetto della domanda azionata dal cessionario in relazione ai crediti ceduti, ancorché accessori."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 99/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 99/2025
Data Deposito 24/01/2025
1

"“L’azione revocatoria è – com’è noto – un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono – per quanto d’interesse – le seguenti condizioni ex artt. 2901 e seg. c.c.: • l’esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa; • l’esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (eventus damni) o rendere più difficoltosa o più incerta (periculum damni) la realizzazione coattiva del credito. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare “ampiamente” le ragioni del creditore. • la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell’atto di disposizione patrimoniale. Qualora l’atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo nel debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell’azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado do parentela fra il debitore e gli acquirenti.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 105/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 105/2025
Data Deposito 24/01/2025
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"“Il compenso relativo all’attività di amministratore condominiale, trae origine dalle delibere con le quali l’assemblea condominiale, anno per anno, conferma la nomina dell’amministratore e provvede alla determinazione e liquidazione del compenso; a tal fine, il deposito di una contabilità regolare costituisce necessario ed ineludibile presupposto per ottenere il pagamento del compenso, con la conseguenza che, in assenza, il credito dell’amministratore non può ritenersi provato.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 100/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 100/2025
Data Deposito 24/01/2025
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"“Come è noto, nelle cause instaurate per l’adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto potendo limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; costituisce, invece, onere della parte nei cui confronti si agisce dover provare di aver regolarmente adempiuto o introdurre fatti giustificativi del proprio inadempimento od ancora sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Si ricorda, altresì, che laddove le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ovvero abbiano previsto che, in caso di inadempimento ad obbligazioni contrattuali specificamente individuate, il contratto debba intendersi risolto di diritto, la pronuncia giudiziale sul punto avrà natura meramente dichiarativa e non costitutiva come accade, invece, nell’ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c. Il venir meno del rapporto contrattuale è, dunque, riconducibile ad una mera manifestazione di volontà del contraente non inadempiente il quale potrà limitarsi semplicemente ad affermare di volersi avvalere della clausola in questione.”

“L’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 97/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 97/2025
Data Deposito 23/01/2025
1

"“In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza.”

“(…) ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, che può ritenersi sussistente – come equipollente della “traditio” – nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.”

“(…) il mutuo fondiario non è un mutuo di, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. D’altro canto, e come già evidenziato, lo stesso contratto di mutuo fondiario in oggetto non pone alcuno specifico vincolo di destinazione delle somme erogate, facendo esclusivo riferimento, quale unico motivo del finanziamento, all’acquisizione di liquidità. In definitiva, è lecito il contratto di mutuo – persino se fondiario – stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante sia propri del mutuatario che di terzi.”

“La presenza di una clausola floor non fa, pertanto, assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l’applicabilità della disciplina relativa agli obblighi informativi. Nè può parlarsi di clausola vessatoria poiché le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 96/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 96/2025
Data Deposito 23/01/2025
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"“(…) le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l’ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l’accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione. (…) il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all’articolo 112 c.p.c., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).”"

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