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Sentenze riguardanti:
Azione revocatoria

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.01.2025 n. 99/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 99/2025 24/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’azione revocatoria è – com’è noto – un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono – per quanto d’interesse – le seguenti condizioni ex artt. 2901 e seg. c.c.: • l’esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa; • l’esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (eventus damni) o rendere più difficoltosa o più incerta (periculum damni) la realizzazione coattiva del credito. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare “ampiamente” le ragioni del creditore. • la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell’atto di disposizione patrimoniale. Qualora l’atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo nel debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell’azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado do parentela fra il debitore e gli acquirenti.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.01.2024 n. 29/2024 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 29/2024 10/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Sia per crediti di natura contrattuale sia per quelli nascenti da fatto illecito il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria del processo a norma dell’art. 295 c.p.c.
per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito [N.d.r. Fattispecie nella quale il Giudice ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio promosso con azione revocatoria e quello penale di appello <<stante, come detto, l’indifferenza, ai fini del presente giudizio, dell’accertamento giudiziale del diritto di credito, potendo il medesimo prospettarsi finanche come “credito litigioso”>>]."