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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.08.2025 n. 888/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 888/2025
Data Deposito 20/08/2025
1

"“in tema di accettazione dell’eredità, ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 cod. civ., che prevede l’ipotesi della cosiddetta ” accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”.

“Spetta infatti all’opposta, ricorrente per ingiunzione, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all’andamento del rapporto comprovanti il credito azionato”.

“Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.08.2025 n. 882/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 882/2025
Data Deposito 16/08/2025
1

"“In tema di contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile”.

Laddove il contratto di mutuo ed i relativi allegati indichino chiaramente l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse e la periodicità delle rate di rimborso, così consentendo la determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente possibilità, per la parte mutuataria, di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto, non può ritenersi che la banca abbia violato le norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale né in materia di trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB, non ravvisandosi alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.

“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.08.2025 n. 881/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 881/2025
Data Deposito 14/08/2025
1

"“Al figlio è concessa l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti all’art. 322 c.c., dettate a tutela del minore, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno. (…) dovendosi ritenere che il termine quinquennale di prescrizione decorra, sia nel caso dell’azione di annullamento sia nel caso di quella di risarcimento, dal compimento della maggiore età e non dal giorno in cui la madre avrebbe messo al corrente il ricorrente dell’esistenza del provvedimento del Giudice Tutelare”.

“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.08.2025 n. 878/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 878/2025
Data Deposito 13/08/2025
1

"“[In tema di domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la restituzione di somme] la “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova.”

“Il rilevante valore dell’oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d’uso, secondo la previsione dell’art. 770 c.c. – che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l’elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.08.2025 n. 865/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 865/2025
Data Deposito 06/08/2025
1

"“il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare”.

“nella stipula di un preliminare di vendita il mediatore ha l’obbligo di comunicare al promissario acquirente le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione, non essendo egli tenuto, in difetto di uno specifico incarico, a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica”.

“in tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita, validamente concluso e rivestito del prescritto requisito di forma scritta, ove richiesto ‘ad substantiam’, deve considerarsi “atto conclusivo dell’affare”, idoneo, per l’effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che al preliminare non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo. Inoltre, qualora il contratto preliminare preveda che il definitivo debba essere stipulato entro un termine finale, il diritto alla provvigione sorge alla data della stipula del preliminare, non a quella coincidente con il termine finale di efficacia e, nel caso in cui il promittente acquirente abbia la facoltà di recedere, poiché detta facoltà integra, sostanzialmente, una condizione risolutiva, il suo eventuale esercizio non fa venire meno il diritto del mediatore alla provvigione”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.08.2025 n. 863/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 863/2025
Data Deposito 05/08/2025
1

"Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento e, cioè, dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio sebbene la riduzione della penale non debba essere rigidamente ed esclusivamente correlata con l’effettiva entità del danno. Peraltro, l’estensione di tale potere officioso spettante al Giudice, non è impedito neanche dall’accordo delle parti."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.07.2025 n. 847/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 847/2025
Data Deposito 29/07/2025
1

"“In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell’amministratore all’assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l’indicazione delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l’individuazione e il vaglio da parte dell’assemblea delle modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.07.2025 n. 838/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 838/2025
Data Deposito 24/07/2025
1

"“Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.”

“Nel contesto della locazione, in particolare commerciale, in presenza di una risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento del conduttore (nel caso di specie il mancato pagamento reiterato dei canoni), è riconosciuto il diritto per il locatore a richiedere il risarcimento del danno, inclusi i canoni di locazione non percepiti fino alla scadenza del contratto, ma a condizione che il danno sia provato”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.07.2025 n. 831/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 831/2025
Data Deposito 24/07/2025
1

"“(…) la cessione congiunta dei beni aziendali e del rapporto di locazione (…) non fa venir meno l’autonomia dei due contratti e delle singole obbligazioni assunte dalle parti che lo hanno sottoscritto, al più condizionandone solo alcuni aspetti; il locatore resta obbligato ex art. 1575 c.c. al mantenimento del bene in stato da servire all’uso convenuto nei confronti del nuovo conduttore, sicché l’eliminazione delle infiltrazioni presenti nelle mura del locale era e restava obbligo del locatore stesso, terzo rispetto al cedente e al cessionario.”

“(…) in materia di locazione ad uso commerciale (…) che sostiene la tendenziale irrilevanza delle difformità amministrative e/o urbanistiche per l’esercizio dell’attività da svolgere nell’immobile ai fini della validità del contratto e della responsabilità per inadempimento del concedente, a meno che questi abbia assunto l’obbligo specifico di garantire i necessari titoli abilitativi, oppure manchino in radice i requisiti per il relativo ottenimento. Tanto sul presupposto che costituisca onere del conduttore/affittuario verificare che le caratteristiche dei beni siano adeguate a quanto necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.07.2025 n. 827/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 827/2025
Data Deposito 23/07/2025
1

"“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (…) Va pertanto osservato che la banca opposta (…) ha assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito (…) unitamente alla relativa notifica”.

“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"

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