Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
888/2025
Data
20 Ago 2025
Relatore
Dott.ssa Franceschelli
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.08.2025 n. 888/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli
Massima Principale
"“in tema di accettazione dell’eredità, ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 cod. civ., che prevede l’ipotesi della cosiddetta ” accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”.
“Spetta infatti all’opposta, ricorrente per ingiunzione, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all’andamento del rapporto comprovanti il credito azionato”.
“Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata”."
“Spetta infatti all’opposta, ricorrente per ingiunzione, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all’andamento del rapporto comprovanti il credito azionato”.
“Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata”."
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