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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale Civile di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2024 n. 20/02/2024 - Giudice: Dott. Bongrazio

Organo Tribunale Civile di Pescara
Relatore Dott. Bongrazio
Numero / Anno 20/2024
Data Deposito 20/02/2024
1

"“L’onere della prova dell’inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l’onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante.
E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento.
Sicché, la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell’inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l’onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.02.2024 n. 315/2024 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 315/2024
Data Deposito 19/02/2024
1

"“Ai sensi dell’art. 1131 c.c., l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti amministrativi che si riferiscono allo stesso oggetto.
Tra le azioni concernenti le parti comuni menzionate dall’art. 1131 c.c. non sono comprese quelle volte ad ottenere la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati, sulle parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva, dai singoli condomini. In tal caso, infatti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente agli autori degli interventi pregiudizievoli, mentre l’eventuale inerzia dell’amministratore potrà rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.02.2024 n. 242/2024 - Tribunale in composizione collegiale: Dott. Di Fulvio e Dott. Bozza

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 242/2024
Data Deposito 08/02/2024
1

"“(…) l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a mente dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 150/2024 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 150/2024
Data Deposito 25/01/2024
1

"In tema di querela di falso, la consulenza tecnica d’ufficio che accerta la genuinità di una firma in base ad un’analisi grafologica approfondita, evidenziando corrispondenze significative con scritture comparative autografe, consente di escludere la falsità della sottoscrizione contestata con elevata certezza tecnica.
La richiesta di annullamento della consulenza per la presunta violazione del diritto di difesa, ove non supportata da elementi che dimostrino un’effettiva lesione delle prerogative della parte, è da considerarsi infondata.
Le spese della consulenza tecnica e del procedimento incidentale di querela di falso seguono quelle della soccombenza e sono, dunque, poste a carico della parte che ha sollevato la contestazione, poi rivelatasi infondata."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 148/2024 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 148/2024
Data Deposito 25/01/2024
1

"In tema di usucapione, il possesso ininterrotto ed esclusivo di un immobile, accompagnato dall’esecuzione di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione che siano incompatibili con il godimento altrui, consente di acquisirne la proprietà (proprio per effetto dell’usucapione).
 Inoltre, la prova del possesso ultraventennale può essere fornita dai testimoni a dimostrazione di un’inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 144/2024 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 144/2024
Data Deposito 25/01/2024
1

"“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”

In tema di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la sua attività ha avuto un’efficacia causale nella conclusione dell’affare, anche in mancanza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo.
La mediazione si presume onerosa, salvo prova contraria della sua gratuità, e in assenza di uno specifico accordo sulla provvigione la sua misura può essere determinate sulla base degli usi sociali (e in questo caso locali della Camera di Commercio di riferimento)."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 153/2024 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 153/2024
Data Deposito 23/01/2024
1

"In tema di opposizione ai provvedimenti in materia di trasferimento della residenza dei minori, la successiva stabilizzazione della prole nella nuova abitazione può comportare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ciò non esime l’opponente dal pagamento delle spese di lite laddove la sua iniziativa si manifesti infondata e priva di elementi nuovi o eccezionali."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 127/2024 - Giudice: Dott. Ria

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Ria
Numero / Anno 127/2024
Data Deposito 23/01/2024
1

"“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) La cessione del credito è tuttavia negozio consensuale a forma non vincolata e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni; mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.”

“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”

“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2024 n. 125/2024 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 125/2024
Data Deposito 22/01/2024
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"“Nell’ipotesi di occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione non è richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. (…) La determinazione legislativa in via forfettaria dell’indennizzo, senza esigere dal proprietario l’allegazione della mancata possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a quel limite) costituisce una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione. Si tratta di una valutazione, tipizzata di pregiudizio al bene della vita, il cui presupposto di fatto è l’esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione, istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose della legge”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.01.2024 n. 98/2024 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 98/2024
Data Deposito 18/01/2024
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"“Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato.”

“In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituito dalla cosa in custodia) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.
Sempre in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, tuttavia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all’ art. 2 Cost. Perciò, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve ritenersi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”"

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