Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
127/2024
Data
23 Gen 2024
Relatore
Dott. Ria
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 127/2024 - Giudice: Dott. Ria
Obbligazioni e contratti civili
Difetto di titolarità in capo all’opposta del credito azionato
Mutuo
Decorrenza termine semestrale
Obbligazione immediatamente esigibile
Insolvenza debitore
Dichiarazione fallimento
Diritto bancario
Obbligazione di restituzione
Cessione dei crediti in blocco
Fideiussione
Opposizione a decreto ingiuntivo
Massima Principale
"“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) La cessione del credito è tuttavia negozio consensuale a forma non vincolata e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni; mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.”
“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”
“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"
“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”
“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"
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