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Sentenze riguardanti:
Provvigione

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.09.2025 n. 910/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 910/2025 07/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“nel contratto di mediazione, la legittimazione passiva ai fini della provvigione spetta a colui che ha conferito il mandato, anche se l’affare è stato concluso da un terzo soggetto. (…) Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso – e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto”.

“In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”.

“Sempre in ordine all’an del diritto alla provvigione, la giurisprudenza richiede sostanziale identità tra l’affare proposto e quello concluso, condizione che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, purchè vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.04.2025 n. 387/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 387/2025 01/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 144/2024 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 144/2024 25/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”

In tema di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la sua attività ha avuto un’efficacia causale nella conclusione dell’affare, anche in mancanza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo.
La mediazione si presume onerosa, salvo prova contraria della sua gratuità, e in assenza di uno specifico accordo sulla provvigione la sua misura può essere determinate sulla base degli usi sociali (e in questo caso locali della Camera di Commercio di riferimento)."