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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 82/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 82/2025
Data Deposito 20/01/2025
1

"Le spese e i costi sostenuti da un ente (Comune) per prestazioni assistenziali di minori per i quali il tribunale dei minori ha disposto il ricovero presso strutture residenziali devono essere rimborsate dal Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero e non già dalla Azienda Speciale per i servizi sociali in quanto mero affidatario dell’ente in questione per la gestione dei servizi; a nulla rilevando lo spostamento di residenza dei beneficiari dopo il ricovero."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 69/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 69/2025
Data Deposito 20/01/2025
1

"In materia di contratti bancari di conto corrente stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR (intervenuta in data 9.02.2000 che stabiliva le condizioni per la validità dell’anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale) sono da considerarsi nulle: le clausole anatocistiche non oggetto di successiva pattuizione scritta in conformità alla normativa successiva per violazione dell’art. 1283 c.c., la clausola che prevede interessi ultralegali “uso piazza” in quanto priva di univoca determinabilità ai sensi dell’art. 1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto nel caso in cui sia priva di una espressa e determinata pattuizione contrattuale.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale di pagamento, per ciò che riguarda le rimesse solutorie, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e deve essere provata l’esistenza del fido anche a mezzo di presunzioni o facta concludentia."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 48/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 48/2025
Data Deposito 17/01/2025
1

"“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.

“(…) una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione e dei contenuti di essa; la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 42/2025 - Composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 42/2025
Data Deposito 17/01/2025
1

"“La convivenza “more uxorio” instaurata dall’ex coniuge può costituire fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 38/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 38/2025
Data Deposito 15/01/2025
1

"“(…) la c.t.u. non rientra nella categoria dei “mezzi di prova in generale”, in quanto oggetto di separata disciplina nell’apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso, scopo della consulenza tecnica d’ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, (…) per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l’autonoma dimostrazione dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un’adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l’impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all’atto del conferimento e dell’accettazione dell’incarico.”

“(…) in ordine ai c.d. lavori extra contratto (…) giova ricordare che trattasi di lavori che comportano o la realizzazione di un’opera differente rispetto a quella dell’originario contratto d’appalto, o una radicale modifica dell’opera concordata oppure lavori aggiuntivi, eseguiti dopo l’opera originaria. L’appaltatore, quindi, é libero di accettare o rifiutare la loro esecuzione, non essendovi tenuto in virtù del contratto inizialmente concluso. Qualora acconsente avrà diritto a ottenere un apposito compenso. Allo stesso modo il Committente é libero di affidare la realizzazione dei lavori extra contratto al medesimo appaltatore oppure a un’altra impresa.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 37/2025 - Giudice: Dott. Rapino

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Rapino
Numero / Anno 37/2025
Data Deposito 15/01/2025
1

"“Con particolare riferimento all’uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un’ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest’ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell’illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l’interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell’effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte; a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entità dell’invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 35/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 35/2025
Data Deposito 15/01/2025
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"“Ai fini della determinazione del luogo dell’apertura della successione coincidente con quello dell’ultimo domicilio del defunto, bisogna aver riguardo alla nozione di domicilio, che l’art 43 cod civ stabilisce con riferimento al luogo dove la persona ha la Sede principale dei propri affari ed interessi, a differenza della residenza, intesa per il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La concettuale distinzione tra le due sedi sta nel fatto che mentre la residenza si ricollega alla dimora che la persona ha in un determinato luogo con carattere di relativa stabilità e durata e riguarda quindi il fatto della sua abitazione e della sua presenza abituale in quel luogo, il concetto di domicilio, invece, prescinde dal fatto della dimora o della presenza effettiva della persona e si concreta in un rapporto giuridico tra la persona ed i propri interessi, quale luogo che essa ha scelto come centro e riferimento degli stessi” [n.d.r. Fattispecie nella quale era opportuno individuare il c.d. “forum hereditatis”.]”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 36/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 36/2025
Data Deposito 15/01/2025
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"In tema di fallimento, la domanda proposta dal curatore volta alla restituzione di somme incassate dalla banca in forza di escussione di pegno su libretto di deposito nominativo anteriormente alla dichiarazione di fallimento e prima dell’ammissione al passivo del credito garantito, è inammissibile se non preceduta da rituale revocazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 98, comma 4, l.fall., trattandosi di errore essenziale o di fatto nuovo rilevante ai fini della corretta determinazione dello stato passivo. La pretesa restitutoria ordinaria non può surrogarsi al rimedio tipico previsto dalla legge fallimentare, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni endofallimentari."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 34/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 34/2025
Data Deposito 15/01/2025
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"“Il diritto al compenso dell’avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per poter esigere il relativo pagamento del compenso, il professionista – provato il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso – non ha alcun obbligo di provare la pattuizione di un corrispettivo. (…) il diritto al compenso prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.”

“In caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è sempre determinato in base ai parametri ministeriali, in quanto detta violazione – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato soltanto una eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 32/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 32/2025
Data Deposito 15/01/2025
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"“per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura alle liti è richiesta affinchè il difensore possa esercitare nel processo lo jus postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita. Non è necessario, peraltro, ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell’atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la stessa figuri sull’originale dell’atto stesso, perchè risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall’art. 125 c.p.c., comma 2.”

“Proprio con riguardo all’atto di precetto (…) la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità dell’atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all’art. 125 c.p.c., comma 1 – che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata.”"

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