menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Assegno divorzile

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.07.2025 n. 795/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 795/2025 16/07/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“Il presupposto dell’assegno divorzile non è dato solo dall’avere l’ex coniuge dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, (…) anche dall’aver contribuito alla formazione del “patrimonio familiare” per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall’altro coniuge in costanza di matrimonio. (…) ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera; né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia; e non è necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 42/2025 - Composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 42/2025 17/01/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La convivenza “more uxorio” instaurata dall’ex coniuge può costituire fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 22/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 22/2025 08/01/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "Pertanto l’abbandono dell’impiego lavorativo (…) [da parte di uno dei coniugi] non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi. Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell’assegno (…) e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono, a ben vedere, la rilevanza della (…) cessazione lavorativa."