Civile
picture_as_pdf PDF
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 36/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Villani
N. 36/2025
15/01/2025
Massima Rilevante:
format_quote
"In tema di fallimento, la domanda proposta dal curatore volta alla restituzione di somme incassate dalla banca in forza di escussione di pegno su libretto di deposito nominativo anteriormente alla dichiarazione di fallimento e prima dell’ammissione al passivo del credito garantito, è inammissibile se non preceduta da rituale revocazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 98, comma 4, l.fall., trattandosi di errore essenziale o di fatto nuovo rilevante ai fini della corretta determinazione dello stato passivo. La pretesa restitutoria ordinaria non può surrogarsi al rimedio tipico previsto dalla legge fallimentare, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni endofallimentari."