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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 549/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 549/2025
Data Deposito 14/05/2025
1

"“In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, mentre non è configurabile una legittimazione del difensore in proprio nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a spese dello Stato o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio è stato poi revocato.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 546/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 546/2025
Data Deposito 14/05/2025
1

"“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.”

“(…) nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 544/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 544/2025
Data Deposito 14/05/2025
1

"“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistente). (…) l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tra tali elementi essenziali viene annoverata l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”. [n.d.r. Fattispecie nella quale è stato utilizzato da un Ente tributario un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri e il Giudice ha dunque statuito che il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto]."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.05.2025 n. 540/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 540/2025
Data Deposito 13/05/2025
1

"“l’art. 119 T.U.B. non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; tale norma, infatti, contempla unicamente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, da calcolarsi a ritroso dalla richiesta.

Detta norma, in sostanza, non costituisce un’alternativa all’onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L’art. 119 TUB, invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell’arco temporale suindicato.”

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.05.2025 n. 539/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 539/2025
Data Deposito 12/05/2025
1

"“L’obbligo dei genitori di mantenere, educare, istruire, assistere moralmente i figli, oltre che conseguentemente di mantenere con loro un rapporto significativo – corrispondente al relativo diritto dei figli (…) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore; il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento.”

“La violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cc.”

“[In caso di violazione dei doveri genitoriali verso la prole] non è ammissibile un danno non patrimoniale in re ipsa, ma il pregiudizio può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, ferma restando la possibilità per il convenuto di dedurre e dimostrare circostanze che escludano la sussistenza del pregiudizio.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.05.2025 n. 535/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 535/2025
Data Deposito 07/05/2025
1

"“In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Mentre l’acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza, che potrà essere emessa anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.05.2025 n. 524/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 524/2025
Data Deposito 06/05/2025
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"“[In materia di rapporti bancari in conto corrente] la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.05.2025 n. 521/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 521/2025
Data Deposito 02/05/2025
1

"“In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.”

“In tema di prescrizioni presuntive, relativamente a compensi per attività professionale, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.”

“Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice – con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.04.2025 n. 516/2025 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 516/2025
Data Deposito 29/04/2025
1

"“L’opposizione all’esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, pertanto, soggette all’ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l’attore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.”

“Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.04.2025 n. 517/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 517/2025
Data Deposito 29/04/2025
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"“Nei contratti a cui accede la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, a fronte dell’inadempimento dell’altra che ha ricevuto la somma suddetta, ha diritto di recedere dal contratto e di pretendere la corresponsione dalla parte inadempiente del doppio della somma versata al momento della stipulazione. La caparra confirmatoria svolge difatti la funzione di garanzia dell’adempimento e di liquidazione convenzionale del danno, con la conseguenza che la parte non inadempiente ha la facoltà di scegliere se recedere e ritenere la caparra – o esigere il doppio del suo valore se trattasi della parte che l’ha versata –, determinando l’estinzione del rapporto, ovvero, in alternativa, può chiedere al giudice l’emissione di una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e 1455 c.c. e il risarcimento dei danno, con onere di provarne l’an e il quantum.”

“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che il giudice, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire.”"

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